Buongiorno.
Un Regolamento Regionale recita che l’autorizzazione in deroga alle immissioni rumorose è rilasciata previa acquisizione del parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti le quali possono chiedere il supporto tecnico dell’ARPA. Tale contributo istruttorio dell’ARPA è classificabile come art. 16 o art. 17-bis l. 241/1990? Grazie. Cordiali Saluti.
Il contributo istruttorio dell’ARPA richiesto dall’ASL è classificabile nell’ambito delle valutazioni tecniche e dell’attività consultiva (artt. 17 e 16 l. 241/1990) ed è escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 17-bis l. 241/1990.
Motivazioni giuridiche
-
Struttura del rapporto endoprocedimentale: L’art. 17-bis l. 241/1990 si applica esclusivamente agli atti di co-decisione o di assenso vincolante (nulla osta, concerti, intese o atti comunque denominati) rilasciati da un’amministrazione pubblica all’amministrazione procedente e destinati a condizionare direttamente l’adozione del provvedimento finale. Nel caso di specie, il supporto dell’ARPA costituisce una fase endo-istruttoria (di avvalimento o supporto tecnico-scientifico) a favore dell’ASL, per consentire a quest’ultima di formulare il proprio parere.
-
Giurisprudenza sull’art. 17-bis l. 241/1990: Il Consiglio di Stato ha chiarito a più riprese che l’istituto del silenzio-assenso tra PA ex art. 17-bis non si estende ai pareri (art. 16) né alle valutazioni tecniche (art. 17), applicandosi unicamente agli atti ad efficacia co-decisoria o di assenso preventivo necessario.
-
Qualificazione della prestazione dell’ARPA: L’attività dell’ARPA nell’ambito dell’inquinamento acustico consiste in rilievi fonometrici, misurazioni strumentali e analisi di impatto acustico. Trattandosi di accertamenti di fatti complessi mediante regole e metodologie tecnico-scientifiche, il contributo si qualifica propriamente come valutazione tecnica ex art. 17 l. 241/1990 (ovvero come supporto specialistico all’attività consultiva dell’ASL ex art. 16).
Profilo di tutela degli interessi sensibili
In virtù della natura delle materie coinvolte (tutela della salute e dell’ambiente):
- L’art. 16, comma 3, e l’art. 17, comma 2, l. 241/1990 escludono espressamente l’applicazione delle procedure semplificate di “silenzio devolutivo” (ossia la possibilità per l’amministrazione di prescindere dal parere/valutazione o di rivolgersi ad altri soggetti equipollenti allo scadere del termine ordinario) quando l’istruttoria attiene alla salute dei cittadini e alla salvaguardia ambientale.