Controlli antimafia e art. 48bis su determina di liquidazione avente per oggetto contratto con privato ai sensi dell'art. 1470 e seguenti del codice civile

si chiede nel caso di una Determina di liquidazione avente per oggetto un contratto stipulato da ente pubblico con un privato ai sensi dell’art. 1470 e seguenti del codice civile di importo superiore a 150.000,00 ero l’ufficio di ragioenria deve richiede al funzionario istruttore le verifiche antimafia e art. 48 bis, oppure che motivi nella stessa le cause di esclusione, inoltre articoli e/o fonte normativa di riferimento a supporto del caso

In caso di Determina di liquidazione relativa a un contratto stipulato da un ente pubblico con un privato per un importo superiore a € 150.000,00, l’ufficio di ragioneria ha l’obbligo di effettuare la verifica antimafia e la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (pagamenti a favore di soggetti inadempienti all’obbligo di versamento).

Di seguito, le specifiche e la normativa di riferimento per ciascuna verifica.

1. Obbligo di Verifica Antimafia

L’ufficio di ragioneria deve richiedere la documentazione antimafia (o, di fatto, verificarne l’acquisizione da parte del funzionario istruttore o della Stazione Appaltante) in quanto l’importo del contratto supera la soglia di € 150.000,00.

:mag: Dettagli della Verifica

Per contratti di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (che variano a seconda del tipo di appalto - lavori, servizi o forniture), è richiesta la Comunicazione Antimafia (art. 83, co. 3, lett. e) e art. 84, co. 2 del D. Lgs. n. 159/2011).

  • Valore Rilevante: Il valore da considerare è quello complessivo del contratto (l’importo di aggiudicazione, non quello a base di gara).
  • Procedura: La verifica deve essere effettuata consultando la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA).

:scroll: Fonte Normativa

  • Codice Antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159):
    • Art. 83, comma 3, lettera e): stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i € 150.000,00.
    • Art. 84 e Art. 91: disciplinano le diverse tipologie di documentazione antimafia (Comunicazione o Informazione) in base alla soglia di importo.

:no_entry_sign: Cause di Esclusione

L’Ufficio di Ragioneria non deve “motivare le cause di esclusione”, ma piuttosto verificare che la documentazione antimafia sia stata acquisita e che l’esito (Comunicazione o Informazione Antimafia) sia liberatorio.

Se la documentazione antimafia risulta interdittiva (sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, co. 4), l’ente non può procedere all’erogazione del pagamento e deve adottare i provvedimenti conseguenti, incluso il recesso dal contratto (ove possibile).

2. Obbligo di Verifica ex Art. 48-bis

Il pagamento, essendo di importo superiore a € 150.000,00 (quindi superiore alla soglia base di € 5.000 o € 10.000, a seconda della normativa transitoria/settoriale applicabile), è soggetto alla verifica di inadempienza del beneficiario nei confronti dell’Agente della Riscossione.

:mag: Dettagli della Verifica

L’Amministrazione Pubblica, prima di effettuare un pagamento a qualunque titolo di importo superiore alla soglia di legge (attualmente $5.000$ euro, ma per i contratti pubblici la soglia storica è stata a lungo $10.000$ euro, con evoluzioni normative recenti), deve verificare se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari almeno a tale soglia.

  • Importo Rilevante: La verifica si applica ai pagamenti che superano la soglia di legge. Essendo il Suo contratto superiore a € 150.000,00, la verifica è dovuta.
  • Esito Negativo: In caso di inadempienza (ovvero se la somma dovuta è superiore alla soglia e non è rateizzata o sospesa), la P.A. non procede al pagamento e segnala la circostanza all’Agente della Riscossione per la procedura di pignoramento presso terzi (blocco del pagamento).

:scroll: Fonte Normativa

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Decreto Riscossione):
    • Art. 48-bis: “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni” - stabilisce l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di verificare l’eventuale inadempienza del beneficiario verso l’Agente della Riscossione per pagamenti superiori a una determinata soglia.
  • Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 (introduzione dell’art. 48-bis).

:memo: Conclusione per l’Ufficio di Ragioneria

L’ufficio di ragioneria, in sede di liquidazione di una determina di importo superiore a € 150.000,00, ha l’onere di assicurarsi che siano state espletate:

  1. La verifica Antimafia (Comunicazione o Informazione) ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.
  2. La verifica ex art. 48-bis (inadempimenti tributari) ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.

L’ufficio di ragioneria non deve motivare l’esclusione, ma verificare l’acquisizione dei documenti e la loro regolarità per procedere alla liquidazione.

Le esclusioni (ovvero le motivazioni per non procedere) derivano dall’esito negativo (interdittivo o di inadempienza) delle verifiche stesse, che devono essere gestite dal funzionario istruttore o dalla stazione appaltante che ha in carico il procedimento amministrativo.

il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art. 1470 e seguenti del codice civile, con un soggetto privato che ha ceduto ad un prezzo “simbolico” un opera artistica di valore molto superiore a quello di contratto, senza aver ricorso ad alcuna procedura di cui al d.lgs. 36/2023. valgono lo stesso i controlli? perchè nella normativa di riferimento si parla di contratti pubbici.