Controlli sui locali di pubblico spettacolo, locali da ballo e pubblici esercizi a seguito degli eventi di crans montana

A seguito di direttiva ministeriale 14520/115(1) del 19.01.2026 le prefetture hanno provveduto all’invio di una nota nella quale chiedono, sia agli enti che alle forze di p.s., di intensificare i controlli sui locali di p.s. e di ballo nonché nei pubblici esercizi.
Nella nota trasmessa dalla prefettura competente c’è un richiamo inerente anche ai ristoranti, dove le sale potrebbero essere utilizzate come sale da ballo/discoteche o locali di pubblico spettacolo, specificando il divieto per tali attività in assenza delle autorizzazioni specifiche.
Mettiamo il caso di una sala ricevimenti dove per un matrimonio si riuniscono oltre 200 persone, in tal caso occorre apposita autorizzazione per la sala?
Se ricade, per mq e numero possibile di avventori, nel novero delle attività richiamate dal codice di prevenzione incendi deve sottostare alle norme prescritte.
Sotto il profilo della sicurezza, devono essere segnalate le vie di fuga ed esserci un piano di sicurezza. Deve possedere il DVR.
Gli impianti di ventilazione ecc devono avere le di.co. (alla richiesta di agibilità del locale).
Tali aspetti, per questa fattispecie, non devono essere considerati nelle more di una probabile verifica di agibilità da parte della commissione comunale di pubblico spettacolo, o sbaglio?

Sicurezza nei Pubblici Esercizi: La Direttiva del Ministero dell’Interno

CONTENUTO

A seguito della tragedia avvenuta a Crans-Montana durante la notte di Capodanno, il Ministero dell’Interno ha emanato, a metà gennaio, una direttiva che introduce controlli sistematici nei locali pubblici. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza nei pubblici esercizi, nelle attività di intrattenimento e negli spettacoli pubblici.

La direttiva, trasmessa alle prefetture e successivamente ai comuni, ha come obiettivo principale quello di garantire il rispetto delle normative di sicurezza. Le autorità locali, come il Comune di Rivanazzano Terme, hanno già attivato circolari per sensibilizzare gestori e proprietari degli esercizi pubblici riguardo l’importanza della conformità alle norme vigenti.

In particolare, i controlli si concentrano su aspetti quali la prevenzione di situazioni di rischio e la verifica delle misure di sicurezza adottate. In Veneto, sono stati avviati controlli a tappeto nei locali pubblici, mentre in Lombardia la Polizia locale ha effettuato verifiche mirate nelle aree della movida. L’intento è quello di individuare eventuali criticità e inadempienze, partendo dal presupposto che “la vera sicurezza passa soprattutto per la prevenzione”.

CONCLUSIONI

La direttiva del Ministero dell’Interno rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della sicurezza nei pubblici esercizi. La prevenzione è fondamentale per evitare incidenti e garantire un ambiente sicuro per i cittadini. È essenziale che i gestori e i proprietari degli esercizi pubblici collaborino attivamente con le autorità per garantire il rispetto delle normative.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la direttiva offre spunti importanti su come le politiche di sicurezza vengano implementate a livello locale. È fondamentale comprendere il ruolo delle autorità nel monitoraggio e nella verifica delle normative di sicurezza. Inoltre, la conoscenza delle procedure di controllo e delle responsabilità legate alla sicurezza nei pubblici esercizi può rivelarsi un valore aggiunto durante i concorsi pubblici e nella carriera professionale.

PAROLE CHIAVE

Sicurezza, Pubblici Esercizi, Direttiva Ministeriale, Controlli, Prevenzione, Normative, Autorità Locali.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Decreto Legislativo 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
  2. Legge 125/2001 - Norme per la sicurezza degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche.
  3. Direttiva del Ministero dell’Interno - Controlli nei pubblici esercizi (gennaio 2023).
  4. Circolari dei Comuni - Verifica delle normative di sicurezza nei locali pubblici.

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Alzino le mani i Comuni italiani che dopo i fatti di Corinaldo (AN) del dicembre 2018 :disappointed: hanno fatto i controlli periodici previsti per le Commissioni di pubblico spettacolo dal 141 lettera e) reg tulps….

La sicurezza è importante: maggiori e più attenti controlli sono sicuramente opportuni, ma questo non significa che dobbiamo buttare anni di circolari, linee guida e orientamenti giurisprudenziali. Nel senso che le norme che si devono applicare ora sono le stesse che vigevano anche prima della tragedia di Crans-Montana…

Per venire alla questione di bar e ristoranti: sappiamo che normalmente non sono soggetti agli adempimenti di cui al DPR 151/11, a meno che non vi si svolgano anche attività di spettacolo e di trattenimento in genere, vedi punto 65 dell’allegato I al DPR 151/11.
Lo stesso punto 65 esclude le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico; laddove per “manifestazioni temporanee” si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita (sul punto, DCPREV prot. n. 5918 del 19/05/2015 ).

Quindi: se il ristorante è solito organizzare sistematici ricevimenti per matrimoni o altro, durante i quali vengono offerti trattenimenti danzanti o spettacoli in genere, direi che rientra negli obblighi previsti dalle norme di prevenzione incendi nel caso in cui il locale superi i requisiti prescritti (capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2).

Poi - per venire al classico degli artt. 68-69-80 del TULPS - ci sarebbe l’annosa questione della distinzione tra “pubblico spettacolo” e “piccolo trattenimento”, che non sempre risulta chiara, laddove con “piccolo trattenimento” si dovesse intendere ad esempio la semplice “musica di allietamento”, che dopo l’abrogazione del secondo comma dell’art. 124 del Reg. TULPS può essere liberamente effettuata, anche se esclusivamente in forma accessoria all’attività di somministrazione.
La differenza tra le due situazioni è stata affrontata nel forum tantissime volte.

Scusami, ma non capisco il senso della tua domanda. Cosa intendi dire?