Controllo dichiarazioni sostitutive sul visto e sul permesso di soggiorno

Le dichiarazioni sostitutive dei cittadini extraeuropei in Italia, relative al visto e al permesso di soggiorno essendo rilasciato rispettivamente dal l’Ambasciata o dal Consolato italiano e dalla Questura possono essere utilizzate? Dovendo procedere ai controlli del visto e del permesso di soggiorno, non so se sia apposta la dicitura di cui all’art. 40 c.2 del DPR, ma nel caso in cui ci sia, non si può chiedere una copia del visto e del permesso, quindi bisogna procedere ex art 43 e 71 del DPR. La Questura, l’Ambasciata e il Consolato rispondono? A qualcuno è capitato?
Se non c’è la dicitura posso chiedere una copia del visto e del permesso? è corretto?
Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Le dichiarazioni sostitutive, come previsto dalla normativa italiana, consentono ai cittadini, sia italiani che stranieri, di attestare fatti, stati e qualità personali che sono già attestati o certificati da pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici servizi. Questo principio è fondamentale nel diritto amministrativo italiano per semplificare le procedure e ridurre il carico burocratico sui cittadini.

Per quanto riguarda i cittadini extraeuropei in Italia, il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno sono documenti rilasciati rispettivamente dall’Ambasciata o dal Consolato italiano nel paese di origine e dalla Questura in Italia. La normativa di riferimento per le dichiarazioni sostitutive è il DPR 445/2000, che disciplina l’uso delle autocertificazioni.

  1. Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale: Secondo l’art. 40, comma 2, del DPR 445/2000, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere o accettare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà quando si tratta di documenti o dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Tuttavia, l’art. 43 e l’art. 71 del medesimo DPR prevedono la possibilità per le amministrazioni di acquisire d’ufficio i documenti e le informazioni necessarie.

  2. Norme Relative alla Teoria:

    • DPR 445/2000, in particolare gli articoli 40, 43 e 71.
  3. Esempi Concreti:

    • Se un cittadino extraeuropeo deve fornire prova del suo visto o permesso di soggiorno a un ente pubblico italiano, potrebbe teoricamente utilizzare una dichiarazione sostitutiva. Tuttavia, se l’ente richiedente ha dubbi sulla veridicità della dichiarazione o necessita di verificare specifici dettagli del documento, può procedere all’acquisizione diretta delle informazioni necessarie presso la Questura o il Consolato/Ambasciata, come previsto dagli articoli 43 e 71.
  4. Conclusione Sintetica:

    • Se sulla documentazione non è apposta la dicitura che vieta esplicitamente l’uso di dichiarazioni sostitutive (come previsto dall’art. 40, comma 2), teoricamente il cittadino potrebbe utilizzare una dichiarazione sostitutiva. Tuttavia, l’ente può sempre decidere di verificare direttamente le informazioni necessarie, soprattutto in caso di dubbi sulla veridicità della dichiarazione.

Riguardo alla risposta delle autorità come la Questura, l’Ambasciata o il Consolato, queste dovrebbero cooperare fornendo le informazioni richieste dalle altre amministrazioni pubbliche, in linea con il principio di leale collaborazione tra amministrazioni.

Se non c’è la dicitura che vieta l’uso di dichiarazioni sostitutive, è corretto che si possa chiedere una copia del visto e del permesso di soggiorno, ma l’ente può anche decidere di acquisire queste informazioni direttamente dall’autorità che ha rilasciato il documento.

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Bibliografia e Link Utili: