Controllo durc al rilascio di nuova concessione

In caso di nuovo bando per rilascio licenze commercio su area pubblica (Toscana) si chiede se il controllo della regolarita (DURC) vada effettuato in fase procedimentale, cioè prima della redazione della graduatoria, oppure se si proceda al controllo del durc solo terminato il procedimento al fine del rilascio della licenza; come ci si comporta in caso di durc irregolare: ci sono 180 gg per la regolarizzazione oppoure il soggetto decade da subito?
grazie

La legge regionale della toscana lascia dei margini interpretativi. In assenza di precise disposizioni regolamentari e in assenza di precise disposizioni contenute nel bando, si può prevedere l’assenza di regolarità come condizione necessaria ai fini del rilascio.

Ai sensi dell’art. 127 della LR 62/2018, interviene la decadenza decorsi centottanta giorni dall’esito negativo della verifica di regolarità contributiva di cui all’articolo 44, comma 2, e all’articolo 93, commi 3 e 4, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione.

Quindi, la verifica di cui all’art. 44, comma 1 può essere intesa non come una ipotesi di decadenza per i già abilitati (vedi successivo comma 2) ma come condizione per il rilascio. La stessa cosa, per imparzialità, dovrebbe essere prevista per i soggetti di cui al comma 3.

quindi, nel caso in cui l’amministrazione accerti durc Negativo prima del rilascio del titolo in seguito a bando, il titolo non viene rilasciato…il soggetto decade dal diritto al titolo e non operano i 180 gg per la regolarizzazione… Corretto?

Sì.
Raccomando di prendere una strada interpretativa e seguirla. Magari, meglio scrive qualcosa nel regolamento o nel bando