La convenzione che disciplina l’utilizzo di un responsabile di un comune presso un altro comune nella forma del c.d. “scavalco condiviso” dell’art. 23, CCNL 2019-2021 viene approvata in Giunta Comunale? C’è chi sostiene che sia competenza del consiglio, ma in realtà l’organizzazione degli uffici e dei servizi è della giunta. Ci sono altri riferimenti normativi da considerare?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione riguardante l’approvazione della convenzione per l’utilizzo di un responsabile di un comune presso un altro comune, nota come “scavalco condiviso”, trova fondamento nell’art. 23 del CCNL 2019-2021 per il comparto Funzioni Locali. Questa pratica è parte delle strategie di gestione delle risorse umane che permettono una maggiore flessibilità e condivisione delle competenze tra enti locali.
Teoria generale del diritto / Premessa generale:
Nel diritto amministrativo italiano, la distinzione tra le competenze della Giunta Comunale e quelle del Consiglio Comunale è fondamentale. Generalmente, il Consiglio Comunale ha funzioni normative, di indirizzo e di controllo, mentre la Giunta ha funzioni esecutive. In particolare, l’organizzazione degli uffici e dei servizi rientra tipicamente nelle competenze della Giunta, in quanto attiene alla gestione amministrativa dell’ente.
Norme relative alla teoria:
- TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), D.Lgs. 267/2000: In particolare, l’art. 48 riguarda le funzioni della Giunta Comunale, mentre l’art. 42 si occupa delle funzioni del Consiglio Comunale.
- CCNL 2019-2021 per il comparto Funzioni Locali: Art. 23, che disciplina specificamente la possibilità di “scavalco condiviso” tra comuni.
Esempi concreti:
La convenzione per lo “scavalco condiviso” di un responsabile tra comuni è un esempio di come le normative permettano flessibilità organizzativa per migliorare l’efficienza dei servizi. Tale convenzione, essendo legata all’organizzazione degli uffici e dei servizi, sarebbe logicamente di competenza della Giunta Comunale, che è l’organo esecutivo responsabile della gestione amministrativa.
Conclusione sintetica:
Pertanto, sulla base delle normative citate e della distinzione delle competenze tra Giunta e Consiglio Comunale, sembra più coerente che l’approvazione della convenzione per lo “scavalco condiviso” rientri nelle competenze della Giunta Comunale. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare eventuali disposizioni specifiche contenute nello statuto comunale o in altre normative locali che potrebbero influenzare la ripartizione delle competenze.
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Bibliografia: