Convenzioni regionali

Buongiorno dott. Chiarelli, in un testo normativo regionale ho letto che per gli affidamenti ad altra intensità di manodopera, per gli affidamenti a cooperative che sono finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate o cmq O.E. che hanno come scopo principale l’inserimento di persone svantaggiate non è possibile ricorre alle convenzioni stipulate dal soggetto aggregatore sia locale che nazionale(consip).
Non riseco a capire cosa si intende? Se è fatto divieto di ricorrere alle convenzioni stipulate da consip e dai soggetti aggregatori locali, perchè consip ed altri stipulano convenzioni aventi ad oggetto servizio o forniture ad alta intensità di manodopera se poi le amministrazioni aggiudicatrici non possono aderirvi?

Cosa significa che per gli affidamenti a cooperative volte all’inserimento di persone svantaggiate non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate dal soggetto aggregatore? grazie mille

Buongiorno, premettoo e preciso che la competenza normativa in materia di appalti è esclusiva del legislatore nazionale o europeo, con competenza residuale se non minima delle Regioni. Su questo punto segnalo che di recente una normativa regionale della Toscana ed una della regione Sicilia, sono stata dichiarate in parte incostituzionali proprio perché in conflitto con principi Europei e nazionali in materia di appalti. In merito alla normativa regionale in questione, sarebbe da leggere bene e capire la ratio di questa imposizione e/o divieto, senza escludere che potrebbe essere dichiarata incostituzionale.

Le convenzioni nascono con l’obiettivo di creare economie di scala, andrebbero viste in parallelo con le tabelle obbligo/facoltà, quindi non esiste un divieto generale di attingere a queste convenzioni per questa tipologia di appalti ma sembrerebbe un caso specifico- regionale.

In merito agli appalti a cooperative che favoriscono l’inserimento di persone svantaggiate, occorre precisare che in Italia esistono cooperative di tipo A e di tipo B( quelle in oggetto sono di tipo B) le stazioni appaltanti potrebbero indire una gara riservata a questi operatori economici oppure indire una gara che prevede una percentuale di servizi o lavori eseguiti da persone svantaggiate quindi cooperative di tipo A e B. Soggetti aggregatori sono 35 tra cui Consip di diritto ed altre centrali di committenza regionali, per un totale di 35 soggetti. Anche qui sembra un divieto incostituzionale dettato da una legge regionale.

Vincenzo