Conversione milleproroghe DL 198/2022 - concessioni balneari

In atetsa della pubblicazione riporto le modifiche al DL 198/22 in sede di conversione. Tutto slitta di un anno. Si va al 31/12/2024 e al 31/12/2025 per i casi in cui ragioni oggettive non consentano di rispettare il termine


FONTE https://www.senato.it
Legislatura 19ª - Dossier n. 35 1 Volume II

Riportiamo

Articolo 10-quater
(Tavolo tecnico e proroga di termini in tema di
concessioni su beni demaniali)

E’ istituito un tavolo tecnico con il compito di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (eseguita ai sensi dell’art. 2 della legge sulla concorrenza 2021). Il tavolo deve definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto non solo del dato complessivo nazionale ma anche di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica trasfrontaliera.

Viene altresì disposta la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive, previste nell’art. 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022; e del termine entro cui il Ministro IT deve riferire alle Camere sulla conclusione delle procedure selettive a livello nazionale, come prescritto dall’art. 3, comma 4, della medesima legge n. 118.

Fino alla data del rilascio delle nuove concessioni restano efficaci quelle in essere.

Più nel dettaglio, l’art. 10-quater, inserito dal Senato, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e d’indirizzo in tema di concessioni su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali.

Compongono il tavolo tecnico rappresentanti dei Ministeri:

dell’Economia e delle finanze;
delle Infrastrutture e trasporti;
della Protezione civile e del mare;
delle Imprese e del made in Italy;
dell’Ambiente;
degli Affari regionali e delle autonomie;
degli Affari europei;
del Turismo. 

Compongono il tavolo altresì un rappresentante delle regioni e uno per ciascuna associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore.

La disposizione specifica che ai componenti il tavolo non è dovuto alcun compenso o rimborso, sotto nessuna forma o denominazione.

Il compito fondamentale del tavolo tecnico è di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali che deve essere eseguita sulla base dell’art. 2 della legge sulla concorrenza 2021 (n. 118 del 2022), al cui dossier per maggiori ragguagli si rinvia. Si veda anche supra, in questo dossier, il commento all’art. 1, comma 9 della legge di conversione.

Più in particolare, il tavolo deve definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto non solo del dato complessivo nazionale ma anche di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera.
Tali elementi, oggetto della valutazione del tavolo, sono - in sostanza - quelli rinvenibili nella direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkenstein) e nella sentenza della Corte di giustizia del nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, c.d. Promoimpresa come indici della necessità per ciascuno Stato membro di prevedere procedure competitive volte ad assicurare la concorrenza nello sfruttamento economico dei beni pubblici. In argomento, si vedano anche le sentenze del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, nn. 17 e 18 del 2021.

Onde consentire al tavolo tecnico lo svolgimento dei suoi compiti, il comma 3 dell’art. 10-quater dispone:

la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025
• del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 (rectius: 31 dicembre 2024, a mente dell’ulteriore modifica introdotta dal Senato) in presenza delle ragioni oggettive, previste nell’art. 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022.

Per comodità, si richiama che le ragioni oggettive che – a norma del menzionato art. 3, comma 3 – consentivano di fruire del più ampio termine (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, oggi tutto scalato di un anno) per espletare le procedure competitive di affidamento sono, in via esemplificativa:
la pendenza di contenziosi;
le difficoltà oggettive legate allo svolgimento della gara;
• del termine entro cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve riferire alle Camere sulla conclusione delle procedure selettive a livello nazionale, come prescritto dall’art. 3, comma 4, della medesima legge n. 118.

• la persistente efficacia delle concessioni in essere fino alla data del rilascio delle nuove concessioni.

Articolo 12, comma 6-sexies
(Proroga di termini in tema di concessioni su beni demaniali)

Viene disposta la proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, dell’efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive.

Più nel dettaglio, l’art. 12, comma 6-sexies, inserito dal Senato, interviene sull’art. 3 della legge sulla concorrenza del 2021 (n. 118 del 2022) e dispone che i seguenti termini sono differiti dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024:
• quello entro cui conservano efficacia le concessioni e i rapporti su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali di cui al citato art. 3, comma 1 (lettere a) e b), vale a dire quelle con finalità turistico-ricreative e sportive, comprese tra l’altro quelle:
- balneari, di cui al decreto-legge n. 400 del 1993;
- gestite da associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI;
- gestite da enti del Terzo settore;
• quello entro cui conservano efficacia le concessioni e i rapporti di cui al punto precedente ma che siano stati individuati dagli enti concedenti come oggetto di concessione o rinnovo mediante procedure selettive;
• quello entro cui comunque deve essere espletata la procedura competitiva per l’affidamento della concessione su tali beni, salva la sussistenza delle ragioni oggettive d’impedimento, indicate nel comma 3 dell’art. 3, motivo per cui il termine è ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2025 (si rinvia alla scheda sull’art. 10-quater).