Buongiorno, una cooperativa ha presentato al suap una pratica di somministrazione all’interno di un nido con la notifica sanitaria; mi dicono che non sono tenuti al pagamento dei diritti istruttori suap e ASL. Potete darmi un riscontro e riferimenti normativi. Grazie.
Dipende dalle eventuali esenzioni disposte dal Comune e dalla ASL competente. Non è che sono escluse in assoluto.
In linea generale, le cooperative (comprese le cooperative sociali o gli Enti del Terzo Settore - ETS) NON godono di un’esenzione automatica o generalizzata ope legis dal pagamento dei diritti istruttori SUAP e dei diritti sanitari ASL per la presentazione di pratiche amministrative/sanitarie.
L’affermazione della cooperativa non è corretta, salvo l’esistenza di precise disposizioni locali o specifiche esenzioni fiscali di altra natura.
1. Diritti istruttori e di segreteria SUAP
I diritti di istruttoria SUAP (diritti di segreteria) sono stabiliti dai singoli Comuni per la copertura dei costi dei procedimenti amministrativi legati alle attività economiche.
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Assenza di norma nazionale o regionale esentiva: Non esiste una norma nazionale o una Legge Regionale della Toscana che esenti ex lege le cooperative sociali o gli ETS dal pagamento dei diritti istruttori SUAP.
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Regolamento Comunale: L’unica ipotesi di esenzione si verifica se il Comune interessato ha espressamente previsto nei propri regolamenti interni o nella Delibera di Giunta di fissazione delle tariffe SUAP un’esenzione/agevolazione soggettiva per le cooperative sociali, gli ETS o per le attività con finalità educative e sociali gestite all’interno di strutture pubbliche o accreditate (come gli asili nido).
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Differenza con l’Imposta di Bollo: Spesso le cooperative o gli ETS confondono l’esenzione dall’imposta di bollo (prevista ex art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore, ed ex d.P.R. 642/1972) con l’esenzione dai diritti istruttori/di segreteria. L’esenzione dal bollo non si estende in automatico ai diritti di segreteria e istruttoria.
2. Diritti di istruttoria sanitaria ASL (Notifica Sanitaria / SCIA Alimentare)
In Regione Toscana, i diritti sanitari dovuti alle Aziende USL per la notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 (somministrazione alimenti e bevande) sono stabiliti dai tariffari regionali e aziendali della prevenzione.
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Carattere generale del tariffario ASL: I diritti sanitari per le notifiche e i controlli sulla sicurezza alimentare prescindono dalla natura giuridica dell’ente (cooperativa, impresa individuale, SRL o associazione).
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Assenza di esenzione soggettiva: I tariffari delle USL toscane non prevedono un’esenzione d’ufficio per le cooperative. Il pagamento del diritto di registrazione/notifica è correlato alla prestazione della Notifica Sanitaria e alla tenuta dell’anagrafica delle imprese alimentari (OSA).
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Eccezione: L’unica eccezione ricorre qualora il tariffario specifico dell’Azienda USL di competenza o una specifica delibera della Giunta Regionale Toscana sulla tariffazione delle prestazioni di sanità pubblica escluda motivatamente talune fattispecie di somministrazione interna (es. ristorazione scolastica pubblica affidata direttamente o somministrazione non profit strettamente integrata nell’attività educativa senza fine di lucro).
Quadro dei Riferimenti Normativi
| Ambito | Riferimento Normativo | Note sull’Esenzione |
|---|---|---|
| Imposta di Bollo | Art. 82, c. 5, D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore); Art. 17, D.Lgs. 460/1997 | ESENTI (per ETS ed equiparati/cooperative sociali). Non c’entra con i diritti istruttori. |
| Diritti SUAP | Art. 126 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000); D.P.R. 160/2010 | DOVUTI, salvo contraria e specifica previsione del Regolamento/Tariffario del singolo Comune. |
| Diritti Sanitari ASL | D.Lgs. 32/2021 (controlli ufficiali); Delibere GRT su Tariffario Prevenzione USL Toscana | DOVUTI, salvo specifiche deroghe espresse nel tariffario dell’Azienda USL territorialmente competente. |
| Somministrazione Alimenti | L.R. Toscana n. 62/2018 (Codice del Commercio) | Disciplina l’obbligo di titolo abilitativo e notifica sanitaria per la somministrazione. |
Come procedere (Indicazioni Operative per l’Ufficio)
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Richiedere la norma d’esenzione alla Cooperativa: È onere dell’interessato indicare l’esatto estremo normativo su cui fonda la richiesta di esenzione (spesso citano l’art. 82 del D.Lgs. 117/2017, che però riguarda solo le imposte indirette e il bollo, non i diritti di segreteria/istruttoria).
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Verifica dei Regolamenti Locali: Verificare se la Delibera di Giunta Comunale di approvazione dei diritti SUAP prevede percorsi agevolati o esenzioni per gli Enti del Terzo Settore / Cooperative Sociali.
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PAGAMENTO DOVUTO: Qualora non sia presente alcuna deroga specifica nei regolamenti comunali e nel tariffario ASL locale, l’ufficio SUAP deve richiedere l’attestazione di versamento di entrambi i diritti per poter ritenere procedibile la pratica.
Per la ASL le cose sono particolari, a livello nazionale vige l’art. 1 comma 6 del Decreto Legislativo n. 32/2021, il quale prevede espressamente che le tariffe e i diritti d’istruttoria dovuti alle ASL per i controlli e le pratiche ufficiali non si applicano agli enti iscritti nel RUNTS.
Tradotto, i 20,00 € dovuti alla ASL come tariffa forfettaria nazionale per la notifica sanitaria non sono dovuti