Buongiorno devo trascrivere una deroga ferroviaria di realizzazione di opere alla distanza inferiore a quella legale, file trasmesso via pec firmato digitalmente in formato. p7m, il conservatore non procede alla trascrizione in quanto chiede ai sensi dell’art. 2714 del codice civile la copia conforme cartacea firmata dal responsabile che ha rilasciato la deroga, ma la firma digitale non supera tale limite??
La posizione del Conservatore dei Registri Immobiliari trova riscontro nella prassi dei servizi di pubblicità immobiliare e nelle specifiche norme inerenti alla conservazione e trascrizione degli atti amministrativi digitali, pur con le distinzioni previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
La distinzione tra firma digitale e copia esecutiva/conforme per la trascrizione
Il Conservatore opera in base al principio di tipicità e tassatività dei titoli trascrivibili (artt. 2657 e 2835 c.c.), unitamente alle regole vigenti per l’accettazione e la lavorazione dei file informatici nei registri immobiliari.
-
Firma digitale vs. Copia conforme: La firma digitale (file
.p7m) garantisce l’autenticità e l’integrità del documento informatico originario (art. 20 D.Lgs. 82/2005 - CAD). Tuttavia, per gli atti amministrativi recepiti in via informatica, la trascrizione o la presentazione presso la conservatoria richiede che l’atto costituisca un titolo idoneo alla trascrizione. -
Trascrizione in modalità telematico/cartacea: Quando il Conservatore richiede la copia conforme ai sensi dell’art. 2714 c.c., fa riferimento alla disciplina sulle copie autentiche di atti pubblici rilasciate da pubblici ufficiali. Se l’atto viene depositato/trasmesso per via cartacea o mediante un canale non interamente integrato con il sistema telematico delle Conservatorie (Modello Unico Informatico tramite il canale Agenzia delle Entrate/SISTER predisposto per notai e P.A. abilitate), il solo file
.p7minviato via PEC non costituisce automaticamente titolo direttamente trascrivibile per lo sportello della Conservatoria.
Per quale motivo il file .p7m via PEC viene ricusato
-
Assenza di canale telematico dedicato per la Conservatoria: La semplice spedizione a mezzo PEC di un file
.p7mnon equivale all’inoltro del titolo conforme alle specifiche tecniche per la trascrizione telematica riservata ai soggetti legittimati (art. 3-bis D.Lgs. 347/1990 e D.Lgs. 82/2005). -
Attestazione di conformità: Qualora l’atto originale sia un documento informatico della P.A., l’attestazione di conformità della copia cartacea ex art. 2714 c.c. o ex art. 23 CAD serve al pubblico ufficiale (o al responsabile del procedimento che ha emesso la deroga) per asseverare che la stampa cartacea riproduce fedelmente l’atto digitale firmato all’origine.
-
Controllo di legalità del Conservatore: Ai sensi dell’art. 2674 c.c., il Conservatore è tenuto a rifiutare la trascrizione se il titolo non possiede i requisiti di forma prescritti dall’art. 2657 c.c. (atto pubblico, scrittura privata autenticata o sentenza/atto amministrativo equiparato con attestazione formale).
Come risolvere l’impasse operativo
Per procedere alla trascrizione senza incorrere nel rifiuto del Conservatore, si possono percorrere due strade principali:
-
Rilascio della copia conforme cartacea (Procedura indicata dal Conservatore):
-
Richiedere all’ente/autorità che ha emanato il provvedimento di deroga il rilascio di una copia cartacea dell’atto.
-
Il Responsabile del Procedimento o il Dirigente apporrà in calce l’attestazione formale di conformità all’originale informatico custodi al protocollo dell’ente, con sottoscrizione autografa e timbro di congiunzione (ovvero l’attestazione ex art. 23 D.Lgs. 82/2005 e art. 2714 c.c.).
-
-
Autenticazione/Attestazione da parte di un Notaio:
- Qualora l’atto sia un file
.p7mnativo digitale in vostro possesso, un notaio può procedere all’estrazione del documento informatico, al controllo di validità della firma digitale del funzionario e alla redazione di un verbale di deposito/estrazione con attestazione di conformità della copia analogica all’originale informatico, predisponendo contestualmente la nota di trascrizione telematico-digitale.
- Qualora l’atto sia un file