Corretta procedura di selezione e criterio di aggiudicazione

Buon pomeriggio.
Chiedo il vostro prezioso contributo sull’argomento di seguito esposto.

Dobbiamo procedere all’affidamento di un servizio di progettazione di importo di circa € 120.000,00.
Com’è noto, in base alle attuali normative, si potrebbe procedere attraverso affidamento diretto.

Le best pracrice aziendali ci impongo, tuttavia, di procedere di rivolgerci al mercato.

Tra gli attuali operatori iscritti all’albo aziendale non ci sono imprese o professionisti che rispondano alle caratteristiche ricercate.

Procederemo, pertanto, attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato.

Il dubbio che ci si pone, è il passo successivo che l’amministrazione deve compiere.

Si precisa che è intenzione procedere, successivamente all’indagine predetta, con procedura negoziata.

È corretto?

In secondo luogo, ci si chiede se il criterio da adottare, considerato l’importo dell’affidamento (€ 120.000,00, che consentirebbe l’affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020), sia quello del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Grazie dei contributi.

Buongiorno Andrea,
il codice dei contratti e le norme di semplificazioni, indicano la procedura “minima” da adottare sulla base del valore stimato calcolato, pertanto se è vero che si può procedere con l’affidamento diretto nulla vieta di procedere con una procedura “superiore” a garanzia dei principi enunciati dall’art.30 del codice nonché dall’ordinamento comunitario.

La procedura da scegliere è anche vincolata dalla portata dell’art.95 co 3, che stabilisce: "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro"

Pertanto, considerato l’oggetto di gara e l’intenzione dell’ente di procedere con una negoziata, rimarrei fedele all’art.95 co 3 lett. b).

Vincenzo

Grazie Vincenzo.

Pertanto, potrebbe dirsi che: qualora si procedesse tramite affidamento diretto (cosa possibile in base alle attuali normative), il problema del criterio non si porrebbe in quanto - anche nel caso in cui ci si rivolgesse ad un Albo di professionisti - si dovrebbe procedere con il criterio della migliore offerta.

Mentre, qualora si procedesse con procedura negoziata, pertanto un procedura da te giustamente indicata come “superiore”, si dovrebbe necessariamente procedere attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

E’ corretto?

Aggiungo: l’art. 95 comma 3 lett. B) come deve essere letto alla luce delle novazioni introdotte - seppur a termine - della L. 120/2020?

Corretto.

Personalmente, negli appalti “delicati” tra cui ricade la progettazione, preferisco sempre star lontano dagli affidamenti diretti, in modo da avere una platea(anche ridotta) di proposte e valorizzare il progetto(che incide nel corso degli anni) a discapito dell’offerta economica.

Vincenzo