Corretta procedura sanzionatoria L.R. 21/2015

Abbiamo ricevuto una relazione da parte della locale Asl ad oggetto “Vigilanza requisiti igienico sanitari impianti sportivi”, in cui viene evidenziato che una delle strutture controllate (palestra condotta da una ASD ma aperta a tutti) non ha fornito Scia di inizio attività.
Da una verifica degli atti d’ufficio è emerso che la Scia di avvio attività non è mai stata presentata.
Al fine della corretta procedura è necessario un accertamento con conseguente verbale da parte della Polizia Municipale o, sulla base di quanto comunicatoci dalla Asl possiamo emettere ordinanza di diffida di continuazione attività ingiungendo anche il pagamento della sanzione prevista dall’art. 13, comma 2 e comma 3 o quest’ultimo punto è successivo alla diffida ed a carico della P.M.?

Corretta Procedura Sanzionatoria ex L.R. Toscana 21/2015

CONTENUTO

La Legge Regionale Toscana 21/2015, all’articolo 13 comma 5, stabilisce che la competenza sanzionatoria per le violazioni relative alla mancanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è riservata esclusivamente ai Comuni. Questo significa che solo l’ente locale ha il potere di irrogare sanzioni e di incassare le relative somme.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, come quelli dell’ASL, possono accertare le violazioni ai sensi della Legge 689/1981, articolo 13 comma 4, che prevede che tali soggetti “possono procedere” a verifiche. Tuttavia, non hanno la facoltà di contestare direttamente le violazioni. La prassi corretta prevede che, in caso di accertamento di una violazione, l’ufficiale di polizia giudiziaria debba segnalare il fatto al Comune, in particolare al Sindaco o al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), affinché venga avviato il procedimento sanzionatorio.

È importante notare che un’eventuale contestazione da parte dell’ASL potrebbe risultare in un’incompetenza funzionale, poiché l’azione di contestazione deve rimanere “nei limiti del servizio” come stabilito dall’articolo 57 del codice di procedura penale. Pertanto, la procedura legittima per l’accertamento di violazioni prevede una fase di constatazione seguita da una segnalazione al Comune.

CONCLUSIONI

La corretta applicazione della L.R. Toscana 21/2015 è fondamentale per garantire che le sanzioni siano irrogate in modo legittimo e che i diritti dei cittadini siano rispettati. È essenziale che gli ufficiali di polizia giudiziaria seguano le procedure stabilite per evitare conflitti di competenza e garantire un’azione amministrativa efficace.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è cruciale comprendere le dinamiche della competenza sanzionatoria e le procedure corrette da seguire. La conoscenza approfondita della normativa vigente, come la L.R. Toscana 21/2015 e la L. 689/81, è fondamentale per evitare errori procedurali e garantire un servizio pubblico efficiente e conforme alle leggi.

PAROLE CHIAVE

L.R. Toscana 21/2015, SCIA, competenza sanzionatoria, ufficiali di polizia giudiziaria, segnalazione, procedimento sanzionatorio, ASL, diritto amministrativo.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. L.R. Toscana 21/2015, art. 13 comma 5.
  2. L. 689/1981, art. 13 comma 4.
  3. Codice di procedura penale, art. 57.

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Il verbale di sopralluogo redatto dal personale ASL è un atto pubblico che gode di “fede privilegiata” (cioè fa piena prova, fino a querela di falso) per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Non abbiamo a disposizione il suddetto verbale di sopralluogo, ma nel caso in questione dovrebbe fare piena prova in ordine ai seguenti fatti:

  1. la palestra era in esercizio e quindi l’attività era stata avviata;
  2. non è stata esibita SCIA di inizio attività.

L’effettiva mancanza della SCIA, però, è stata accertata solo a seguito di successiva verifica degli atti d’ufficio.

Chi può contestare la violazione?
Escludo che la possa contestare direttamente il SUAP, perché non è un organo abilitato all’accertamento delle violazioni amministrative ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81. In questi casi, la contestazione del verbale di violazione è un atto tipico della Polizia Locale.

Prima di contestare il verbale di violazione la Polizia Locale deve necessariamente fare un nuovo sopralluogo presso la palestra?
No, in linea di diritto non è obbligata a farlo: che la palestra fosse in esercizio risulta già - fino a prova di falso - dal verbale dell’ASL.
La Polizia Locale potrà limitarsi quindi a dare atto di avere accertato - tramite successiva verifica degli atti d’ufficio - che la SCIA non era stata presentata. La data dell’accertamento sarà quella della verifica d’ufficio.
Poi, però, la cosa può essere valutata diversamente dal punto di vista dell’etica professionale: quando possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore e niente vieta di fare un nuovo sopralluogo quando la palestra è aperta e procedere quindi con la contestazione di rito…

Il provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell’attività compete invece al SUAP.
A ben vedere, nel caso in esame non dovrebbe essere disposta una diffida per l’adeguamento della struttura (come prevede l’art. 13 della L.R. 21/2015), perché qui non siamo in una situazione di carenza dei requisiti, bensì di vera e propria mancanza della SCIA di inizio attività, che comporta l’emissione di un’ordinanza di cessazione immediata dell’attività abusiva.