Correzione risposte aperte concorso D1 amministrativo

Nell’ultimo concorso a cui ho partecipato, sono uscite queste due domande e di seguito ho copiato le risposte che ho dato. Avrei necessità di un confronto con voi per capire se ho centrato gli argomenti e su che aspetti devo migliorare l’esposizione. grazie
Il candidato esponga ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento:
Quando si parla del Responsabile del procedimento ci si riferisce ad una figura disciplinata principalmente dalla L. 241/1990. Questa legge riguarda appunto tutto il procedimento amministrativo, composto da una serie di atti collegati tra di loro che portano al provvedimanto amministrativo, ossia l’atto conclusivo in cui la PA esterna la propria volontà. Il Responsabile del Procedimento è il dominus del procedimento. L’ufficio a cui inviare l’istanza è predeterminato, la responsabilità del procedimento spetta al dirigente dell’ufficio, ma egli può decidere di avvalersi di un altro dipendente che curerà tutta la fase istruttoria e decisoria. L’atto finale sarà firmato dal dirigente, a meno che non sia stato disposto diversamente. Come già anticipato, il procedijmento amministrativo è suddiviso in fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria e integrativa dell’efficacia. L’iniziativa può essere di parte oppure d’ufficio. Quando è il cittadino a proporre l’istanza, prima di tutto si valuta se è meritevole di accoglimento e se presenta gli elementi essenziali, come per esempio la firma; nella fase istruttoria il Responsabile del procedimento analizzerà tutta la documentazione inerente alla richiesta, chiederà pareri se lo riterrà opportuno o se la legge lo impone, fino ad arrivare alla decisione finale, quindi all’accoglimento o al diniego della domanda. il Responsabile del procedimento ha il divieto di aggravare il procedimento, quindi di allungare i tempi o di chiedere documenti non necessari o già in possesso della PA. In riferimento alle tempistiche la L.241/90 indica come limite i 30 giorni dalla presentazione dell’isanza per giungere al provvediemento finale, salvo che norme di settore non dispongano diversamente. Una volta superato tale limite, il cittadino che ha presentato istanza può chiedere che il Responsabile del procedimento venga sostituito; in questo caso il sostituto ha la metà del tempo iniziale per concludere il procedimento. Possono essere chieste integrazioni o specificazioni all’interessato rispetto alla documentazione fatta pervenire, quindi il tempo per giungere a una decisione sarà sospeso o interrotto. Il Responsabile del procedimento deve dara comunicazione di avvio del procedimento, così come, se ci sono dei motivi per cui si propende per il diniego della domanda (Art. 10 bis L. 241/90), l’interessato ne deve essere informato e si dà un certo limite di tempo per fare delle integrazioni o trovare un accordo. Oltre alla comunicazioni di avvio, deve essere pubblicato sull’albo pretorio l’atto finale firmato dal Responsabile del procedimento, seguendo così il principio di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa. Quando si verifica una irregolarità nella pubblicazione degli atti, il Responsabile per la trasparenza richiama il Responsabile del Procedimento e segnala questa mancanza per un richiamo disciplinare. Inoltre il Responsabile del Procedimento è simile alla figura del RUP nel settore degli appalti.

Il candidato illustri il concetto di aggiudicazione al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di aggiudicazione al minor prezzo e le relative implicazioni.
Siamo nel tema degli appalti e de contratti pubblici. La PA deve orientare ogni sua azione ai principi di trasparenza, economicità, buon andamento, imparzialità e pubblicità. L’ambito degli appalti è un ambito particolare dati i grossi rischi di corruzione ( motivo per cui i dipendenti devono avere una formazione a riguardo e ci deve essere una rotazione negli incarichi). Attualmente la disciplina degli appalti e dei contratti viene disciplinata dal D.lgs. 50/2016, ma è stata disposta una sua modifica con il nuovo codice dei contratti apportata dal D.L. 36/2023.

Viene data la possibilità alla PA di porsi allo stesso livello dei cittadini, stipulando dei contratti con parti esterne per l’acquisizione di lavoro, beni o servizi. Anche in questo caso è un procedimento suddiviso in diverse fasi: si parte dalla pianificazione e progettazione di un lavoro per esempio, poi si fa un bando di gara a cui gli operatori economici che hanno determinati requisiti individuati dal bando possono partecipare, poi si ha l’aggiudicazione, l’affidamento, l’esecuzione e infine i controlli. è nella fase dell’aggiudicazione che si ha la linea di separazione più importante, ossia: prima la procedura è regolata dalle norme di diritto amministrativo, successivamente con la stipula del contratto, il rapporto che viene a crearsi con il terzo è regolato dalle disposizioni del diritto civile. Un’altra linea importante è quella rapprestanta dalle soglie. A seconda dell’importo del lavoro, o del bene/servizio che si vuole acquistare, ci sarà una determinata procedura da seguire, via via più complessa all’aumentare dell’importo. Si parte dall’affidamento diretto, fino alla procedura aperta. Una volta che la PA ottiene le buste contententi le offerte degli operatori economici è chiamata, appunto, a decretare un vincitore. Tra i criteri che può scegliere ci sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEV), oppure quella del minor prezzo. Nel primo caso non si valuta solo il prezzo ma anche altri requisiti come per esempio la qualità dei materiali o la professionalità e tecnologie innovative dell’azienda. Nel caso del minor prezzo invece, vince l’offerta che risulta ad un prezzo più basso rispetto alle altre offerte pervenute. nonostante ci sia un vincitore nella gara d’appalto, la PA può ancora tirarsi indietro fino a quando non stipula il contratto. La scelta del criterio in base al quale si è scelto il vincitore va opportunamente motivato in un atto scritto che andrà pubblicato insieme a tutti gli altri documenti riguardanti la gara, proprio per seguire i principi di trasparenza e buon andamento imposti dall’Art. 97 Cost.

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