Corsi di Make-Up artistic - La nuova tendenza che promette grandi occasioni di lavoro!?

Buon giorno, nei tempi più recenti su internet proliferano le “scuole” che propongono corsi di formazione per l’attività di truccattrice che, forse per suscitare più effetto sui candidati, definiscono all’inglese “Make-Up artistic”. Naturalmente i corsi, articolati in più moduli, sono a pagamento. Una delle scuole è individuata al seguente indirizzo: https://www.makeupdesignory.it/mud-studio-roma/ , dove il l primo modulo costa 2.700,00 euro, con moduli successivi del costo di oltre 3.500,00 euro.

Al termine di ciascun modulo viene rilasciato un attestato, dal quale non risulta indicata alcuna abilitazione o riferimento ad eventuale riconoscimento regionale o nazionale del corso per poter poi svolgere l’attività, ma solo il nominativo del soggetto che ha partecipato al corso, seguito dalla seguente indicazione, scritta sempre in lingua inglese, la cui traduzione è la seguente: “nominativo … Ha soddisfatto i requisiti del corso stabiliti dal Consiglio e dalla Facoltà di Make-Up Designory e ha così completato 84 ore nello studio dei Beauty Essentials e viene quindi insignito di questo Attestato presentato a Roma, in Italia, l’8 gennaio 2022.”

Una di queste allieve si è presentata in questo Comune per richiede informazioni relative all’avvio dell’attività di truccatrice “Make-Up artistic” sulla base dell’attestato sopra citato.

A noi sembra che detta attività rientri nell’alveo di competenza degli estetisti, e che i suddetti attestati non abbiano alcun valore. Tuttavia restiamo in attesa un Vostro competente parere in merito.

Cordiali saluti

La situazione non è chiara da un po’ di tempo.
i truccatori dicono che essendo l’attività non invasiva, non facendo altri interventi sul viso “sfuggono” all’essere classificati nell’attività estetica.
secondo me comunque si manipolano cosmetici (che non è cosa da nulla) e il trucco è compreso nella L 1/1990 e ha a tutti gli effetti una attività estetica quindi dovrebbe esserne ricompreso.
quelli che di sicuro non dovevano presentare requisiti o pratiche amministrative erano i truccatori per set cinematografici, teatrali non essendo aperti a una pluralità di utenti.
A quel che mi risulta non c’è però una chiara esclusione di chi trucca senza “migliorare l’aspetto estetico e manipolare il viso delle persone”.

Lascio comunque ai più esperti una questione che è aperta anche per me da tempo

Mi inserisco per affinità con la problematica sollevata da una utente che esercita, immagino saltuariamente, l’attività di “truccabimbi” alle feste private , ma anche in occasioni pubbliche. La signora chiede come poter esercitare anche su area pubblica, e mi riferisce che in alcuni comuni questa attività viene assimilata all’artista di strada (!). Secondo me siamo più nell’ ambito dell’estetica, ma che titolo ci vuole per poter esercitare l’attività di truccatrice?

O è attività estetica e, allora, il titolo citato sopra non vale niente perché non è abilitante all’attività estetica oppure è attività libera e, ugualmente, il titolo d cui sopra vale poco nel senso che non è necessario. Con questo non voglio dire che non sia utile alla crescita professionale, anzi, dico solo che non è necessario per un’attività libera.

Diciamo che, sicuramente, il trucco permanente e semipermanente è attività estetica. Si tratta di dermo-pigmanetazione. La qualificazione del normale trucco è cosa incerta. Amministrazioni più liberiste la qualificano come attività libera.

La regione Umbria, a proposito di trucco di scena ha emanato, qualche anno fa, questa sintesi:

https://www.regione.umbria.it/documents/18/7952201/sp+truccatore+artistico/bc6ea4ae-c011-4847-a319-a4576d6fa747

dove afferma che il trucco “artigiano” è attività estetica mentre quello “artistico” si tratterebbe di attività libera.

C’era una proposta di legge che voleva fare chiarezza ma è rimasta tale: