Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 2, 52, 61, 62 e 79 della legge della Regione Piemonte 29 maggio 2020, n. 1
La regione Piemonte adotta varie disposizioni normative rubrica, nel loro insieme, “interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da Covid-19”.
Fra queste, l’art. 52 citato dove si prevede la SOSPENSIONE, per un determinato periodo di tempo, della presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per una nuova apertura di centri, per il trasferimento di sede, per l’ampliamento di superficie delle grandi strutture di vendita, di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
La Corte richiama il d.lgs. n. 114/98 e il DL n. 201/2011 al fine di evidenziare come il settore sia connotato da una generale liberalizzazione: «costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura».
Afferma la Corte:
… tali disposizioni, “oltre ad attuare un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche a beneficio dei consumatori, favorisce la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore» (sentenza n. 98 del 2017). Essa, pertanto, in quanto detta misure volte a garantire l’assetto concorrenziale del mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale” (sentenza n. 104 del 2014, che riprende le sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) - (ancora sentenza n. 98 del 2017), deve essere ricondotta all’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in materia di «tutela della concorrenza. Quest’ultima costituisce limite anche alla competenza regionale residuale in materia di commercio (sentenza n. 239 del 2016). A causa della violazione di tale limite questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime diverse norme adottate dai legislatori regionali che ponevano vincoli al libero esplicarsi dell’attività imprenditoriale nel settore commerciale …”
IN CONCLUSIONE, l’art. 52 in questione viene dichiarato non costituzionalmente legittimo perché ha posto in essere “un ostacolo effettivo alla libera concorrenza nella Regione Piemonte, sotto il duplice profilo interregionale e intra-regionale. Da un lato, gli operatori che avessero inteso svolgere liberamente l’attività commerciale nel territorio della Regione si sono trovati nell’impossibilità di farlo (e cioè di trasferire la sede, di ampliare la superficie di vendita o addirittura di aprire), rispetto agli operatori economici di altre Regioni, anche limitrofe. Dall’altro, all’interno della stessa Regione, agli aspiranti nuovi esercenti è stata opposta una barriera all’entrata che ha impedito loro di competere con chi già svolgeva l’attività commerciale…”
Vedi la sentenza:
pronuncia_125_2021.pdf (85,6 KB)