Corte dei conti - Sez. controllo Lombardia - Delibera n. 96/2021 - Incarichi ai componenti del Collegio consultivo tecnico

Gli incarichi conferiti ai componenti (collocati in quiescenza) dei Collegi consultivi tecnici previsti dall’articolo 6 del D.L. n. 76/2020 non soggiacciono all’obbligo di gratuità della prestazione previsto dall’articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95.

A stabilirlo la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 96/2021 in risposta alla richiesta di parere inoltrata da un comune. In particolare, il quesito riguardava l’ambito di operatività del divieto di incarico retribuito di cui all’[art. 5, comma 9 del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, a seguito della recente reintroduzione nella materia degli appalti pubblici della figura del Collegio consultivo tecnico di cui all’ articolo 6 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Per i giudici lombardi, gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico si collocano in una differente tipologia rispetto agli incarichi di studio o consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, assoggettati al divieto di cui art. 5, comma 9, citato. Questi ultimi non hanno carattere obbligatorio e non hanno ex lege valenza negoziale dispositiva, a differenza degli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico, i quali, invece, possono assurgere a lodo arbitrale (arbitrato irrituale) nelle ipotesi di risoluzione delle controversie.

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Vincenzo

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