Costituzionalmente illegittimo l’art. 41, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in tema di riassunzione del processo innanzi al T.a.r. Lazio.
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 41, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), nella parte in cui prevede che il termine per la riassunzione del ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio decorra dalla data di entrata in vigore della legge.
Corte cost. n. 119 del 10.06.2021(n. 61 - 05.07.21).pdf (340,4 KB)