A seguito di affidamento in concessione mediante project financing ai sensi dell’art. 193 del d.lgs 36/2023 del servizio di ristorazione scolastica, l’operatore economico dovrà costituire una società di scopo ai sensi dell. art. 194, prevista per gli affidamenti superiori alla soglia comunitaria. La concessione prevede il riconoscimento e pagamento dei pasti consumati dagli allievi e il riconoscimento e pagamento di un canone di disponibilità. Può la società di scopo delegare la fatturazione e la riscossione di quanto dovuto dal Comune all’operatore economico che si è aggiudicato la concessione? Può delegare la fatturazione di una sola parte? Nel caso specifico del canone di disponibilità?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione riguarda la delega di fatturazione e riscossione in un contesto di concessione di servizi pubblici, in particolare nel quadro normativo stabilito dal Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs 36/2023).
Teoria Generale del Diritto e Norme Relative:
Nel diritto amministrativo, la concessione di servizi pubblici è un contratto con cui l’amministrazione affida a un operatore economico l’esercizio di un servizio pubblico, a proprie condizioni, rischio e pericolo, prevedendo in genere un corrispettivo. L’art. 193 del d.lgs 36/2023 disciplina l’affidamento in concessione mediante project financing, mentre l’art. 194 dello stesso decreto legislativo prevede la costituzione di una società di scopo per gli affidamenti superiori alla soglia comunitaria.
La società di scopo, costituita per realizzare l’opera o gestire il servizio oggetto della concessione, assume la titolarità dei rapporti contrattuali, inclusi quelli finanziari, inerenti alla concessione.
Esempi Concreti:
Nel caso specifico della concessione del servizio di ristorazione scolastica, la società di scopo potrebbe teoricamente delegare la fatturazione e la riscossione dei pagamenti dovuti dal Comune all’operatore economico che si è aggiudicato la concessione. Questo potrebbe includere sia il pagamento dei pasti consumati sia il canone di disponibilità.
Tuttavia, la possibilità di delegare tali attività dipende dalle clausole contrattuali stabilite nell’accordo di concessione e dalle norme applicabili in materia di gestione finanziaria delle concessioni. Non esiste una norma specifica nel d.lgs 36/2023 che vieti esplicitamente tale delega, ma è fondamentale che ogni delega rispetti i principi di trasparenza, efficienza e tutela dell’interesse pubblico.
Conclusione Sintetica:
La società di scopo può teoricamente delegare la fatturazione e la riscossione di quanto dovuto dal Comune, sia integralmente sia parzialmente (ad esempio, solo il canone di disponibilità), a condizione che ciò sia conforme alle disposizioni contrattuali e alle norme applicabili. È essenziale verificare il contratto di concessione e le eventuali disposizioni normative specifiche che potrebbero influenzare questa possibilità.
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Bibliografia e Link Utili:
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal d.lgs 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti): Codice degli Appalti
- Articoli 193 e 194 del d.lgs 36/2023 per la comprensione delle disposizioni relative alle concessioni e alla costituzione di società di scopo.