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Per comprendere la differenza tra le due voci citate, è importante iniziare con una premessa generale sul contesto normativo in cui si inseriscono. Entrambe le disposizioni fanno parte del Nuovo Codice degli Appalti, introdotto dal Decreto Legislativo n. 36 del 2023, che regola la materia degli appalti pubblici in Italia, stabilendo principi e regole per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture da parte delle amministrazioni pubbliche.
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Teoria Generale e Norme Relative:
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Trattamenti salariali minimi inderogabili: Questa espressione si riferisce ai livelli minimi di retribuzione che non possono essere derogati, ossia ridotti, nell’ambito di un contratto di lavoro. Tali livelli sono generalmente stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) o da altre fonti normative, e rappresentano la soglia minima di retribuzione garantita ai lavoratori.
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Minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle: Questa dicitura fa riferimento a tabelle specifiche che indicano i livelli minimi di retribuzione per determinate categorie di lavoratori o per specifiche mansioni, come previsto da normative o accordi settoriali. Queste tabelle sono spesso annesse ai contratti collettivi o a normative specifiche e servono a garantire che i lavoratori ricevano una retribuzione adeguata al tipo di lavoro svolto.
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Esempi Concreti:
- Un esempio di “trattamenti salariali minimi inderogabili” potrebbe essere il salario minimo stabilito da un CCNL per i lavoratori del settore edile. Questo livello di retribuzione rappresenta il minimo che un datore di lavoro può legalmente offrire a un lavoratore nel settore specifico.
- Un esempio di “minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle” potrebbe essere una tabella annessa a un contratto collettivo che specifica i minimi salariali per diverse categorie di operai specializzati all’interno dello stesso settore.
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Conclusione:
La principale differenza tra le due voci risiede nel modo in cui sono stabiliti e specificati i livelli minimi di retribuzione. Mentre i “trattamenti salariali minimi inderogabili” si riferiscono a soglie minime generali di retribuzione, i “minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle” si riferiscono a specifiche indicazioni retributive per categorie o mansioni dettagliate, spesso all’interno di un contesto contrattuale più ampio.
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Bibliografia e Link Utili: