Covid: la quarantena dei contagiati non limita la loro libertà personale

Comunicato stampa della Corte Costituzionale del 26 maggio 2022

La quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come regolata dalle disposizioni
impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per
motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione),
e non quella personale (articolo 13). Essa infatti non implica alcun giudizio sulla
personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da
richiedere la valutazione del giudice. Né l’applicazione della misura obbligatoria
dell’isolamento, o il suo mantenimento, permette l’uso della coercizione fisica,
perché, salve le eventuali conseguenze penali, chi è stato posto in quarantena è in
condizione di sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente.
È un passaggio della motivazione della sentenza n. 127 depositata oggi (redattore
Augusto Barbera) con cui la Corte costituzionale ha escluso che violi la libertà
personale l’incriminazione di chi esca di casa, dopo un provvedimento dell’autorità
sanitaria che glielo vieta a causa della positività al virus Sars-Cov-19 (si veda il
comunicato stampa dell’8 aprile 2022)
Il Tribunale di Reggio Calabria riteneva costituzionalmente illegittima la norma
penale (articolo1, sesto comma, e 2, terzo comma, del dl n. 33 del 2020, convertito
nella legge n. 74 del 2020), perché non prevede che il provvedimento dell’autorità
sanitaria sia convalidato entro 48 ore dal giudice, come stabilisce l’articolo 13 della
Costituzione sulla libertà personale, in applicazione della cd riserva di giurisdizione.
La censura non è stata accolta. La Corte ha anche escluso che la misura
dell’isolamento sia in alcun modo paragonabile a quelle degli arresti domiciliari e
della detenzione domiciliare, richiamate dal Tribunale di Reggio Calabria.
Entrambe, infatti, sono instaurate, o ripristinate, anche con l’impiego della forza
fisica, e appartengono alla sfera del diritto penale, mentre la circostanza di avere
contratto il virus Sars-Cov-19 non comporta valutazioni sulla responsabilità
personale.
Pertanto, il fatto che la norma incriminatrice stabilisca che l’isolamento consegue a
un provvedimento dell’autorità sanitaria non comporta la necessità costituzionale
che tale provvedimento sia convalidato dal giudice ai sensi dell’articolo 13 della
Costituzione.
Anzi. Poiché siamo nelcampo dellalibertà dicircolazione, secondo la Corte la norma
penale avrebbe anche potuto introdurre un reato che consiste nel circolare, benché
consapevoli di essere positivi al virus Sars-Cov-19, senza necessità che l’obbligo
dell’isolamento sia prescritto da un apposito provvedimento amministrativo.

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