Covid: le disposizioni sulla quarantena obbligatoria non violano la libertà personale

Comunicato Stampa della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune
disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la
diffusione del Covid-19.
In particolare, sono state censurate le norme che introducono sanzioni penali nei
confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria,
lasci la propria dimora o abitazione.
Il Tribunale ritiene che la quarantena obbligatoria incida non sulla libertà di
circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale
(articolo 13 della Costituzione) e che, pertanto, i relativi provvedimenti debbano
essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che
la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni.
La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle
disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione. Non comportano
alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si
rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al
virus trasmissibile ad altri per via aerea.

Roma 8 aprile 2022

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