Cpi scuola di danza classica

Buongiorno, l’apertura di una scuola di danza classica, ai fini della necessità del certificato di prevenzione incendi, rientra nella tipologia di attività, di cui al punto 65 o 67, soggette al controllo dei Vigili del Fuoco?
Ringrazio per la collaborazione
Enrico Tonietti - Suap di Portoferraio

La questione non è mai stata risolta. Da un punto di vista abilitativo le scuole di danza non sono da considerare locali di pubblico spettacolo. La giurisprudenza e la prassi escludono che le scuole di danza siano locali di trattenimento e spettacolo.

riporto un passo di una vecchia circolare che trovi qua:

A tale proposito, va’ menzionata una interpretazione della corte di cassazione, in relazione all’art. 666 cod. pen., secondo cui la locuzione sala da ballo non si identifica con quella di scuola di danza: la prima, infatti, indica il locale dove si svolgono riunioni per scopo di divertimento alle quali partecipano persone del pubblico; la seconda, invece, indica il luogo dove i partecipanti apprendono l’arte della danza. Nel secondo caso, pertanto, è stato ritenuto che non vada richiesta la licenza dell’autorità di P.S. richiamata dall’art. 666 cod. pen. (cass. Pen. Sez. I N. 3171 del 25 febbraio 1989).

Tuttavia, benché non rientrino nella voce 65 come locali di pubblico spettacolo, la tendenza è farle rientrare come palestre/impianti sportivi