In Regione Campania, per la vendita di merci ingombranti di cui all’art. 32 della L.R. 7/2020 e s.m.i con L.R. 20/2025, nella determinazione della superficie minima da adibire a parcheggi ottenuta moltiplicando il coefficiente di cui all’allegato C della suddetta legge per la superficie dell’esercizio deve essere inclusa anche l’area destinata al deposito? Es. Superfice di vendita = mq. 300, deposito = mq. 200, parcheggio minimo= coefficiente 1.5 × 300 mq o x 500 mq ? Grazie

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua domanda, è importante partire dalla teoria generale del diritto che riguarda la normativa regionale in materia di commercio e urbanistica, in particolare per quanto concerne la vendita di merci ingombranti e la determinazione della superficie minima da adibire a parcheggi per gli esercizi commerciali.
La normativa di riferimento è la Legge Regionale della Campania n. 7/2020 e successive modifiche e integrazioni, inclusa la L.R. 20/2025. Queste leggi stabiliscono i criteri per la determinazione delle superfici minime da destinare a parcheggio in relazione alla superficie degli esercizi commerciali, con particolare attenzione alle vendite di merci ingombranti.
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Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale: La determinazione della superficie minima da adibire a parcheggi per gli esercizi commerciali è un aspetto fondamentale della pianificazione urbana e commerciale, che mira a garantire adeguata accessibilità e fruibilità degli spazi commerciali da parte dei consumatori, riducendo al contempo l’impatto sul traffico e sull’ambiente urbano.
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Norme Relative alla Teoria: La L.R. 7/2020 della Campania e le sue modifiche/integrazioni forniscono le linee guida su come calcolare la superficie minima per i parcheggi, spesso basandosi su un coefficiente moltiplicativo applicato alla superficie dell’esercizio commerciale.
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Esempio Concreto: Nel caso specifico, la domanda riguarda se l’area destinata al deposito debba essere inclusa nel calcolo della superficie totale dell’esercizio commerciale per la determinazione della superficie minima da adibire a parcheggi. Se la superficie di vendita è di 300 mq e il deposito è di 200 mq, il dubbio è se moltiplicare il coefficiente 1.5 per 300 mq (solo area vendita) o per 500 mq (area vendita + deposito).
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Conclusione Sintetica: La risposta dipende dall’interpretazione specifica della normativa applicabile. In generale, se la normativa specifica che il calcolo deve basarsi sulla “superficie dell’esercizio”, ciò potrebbe implicare l’inclusione di tutte le aree funzionali all’attività commerciale, inclusi i depositi. Tuttavia, è essenziale consultare il testo specifico della L.R. 7/2020 e delle sue modifiche/integrazioni per una interpretazione precisa. In assenza di una chiara disposizione, potrebbe essere ragionevole interpretare che solo le aree aperte al pubblico (superficie di vendita) debbano essere considerate per il calcolo dei parcheggi, a meno che non sia esplicitamente indicato diversamente.
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Bibliografia e Link Utili:
- Testo della Legge Regionale della Campania n. 7/2020 e successive modifiche e integrazioni (non disponibile un link diretto, si consiglia di consultare il sito ufficiale della Regione Campania o il portale Normattiva per il testo aggiornato).
In base alle recenti novità introdotte dalla L.R. 20/2025 (che ha modificato il Testo Unico sul Commercio della Campania, L.R. 7/2020), il calcolo della superficie minima da adibire a parcheggio per gli Esercizi speciali per la vendita di Merci Ingombranti (EMI) ha subito un cambiamento fondamentale rispetto alla disciplina generale.
La risposta in breve
Per gli esercizi di merci ingombranti (Art. 32), nella determinazione del parcheggio minimo deve essere inclusa anche l’area destinata al deposito.
Nel tuo esempio:
- Superficie di vendita: 300 mq
- Deposito/Magazzino: 200 mq
- Calcolo corretto: Coefficiente 1.5 × 500 mq (Superficie Lorda) = 750 mq di parcheggio.
Il quadro normativo aggiornato
Mentre per la generalità degli esercizi commerciali (vicinato, medie e grandi strutture “standard”) gli standard urbanistici e i parcheggi si calcolano esclusivamente sulla superficie di vendita (come definito dall’Art. 23, comma 1, lett. f della L.R. 7/2020), la L.R. 20/2025 ha introdotto una specifica deroga per gli EMI.
- L’articolo 32 (modificato): La nuova normativa stabilisce che per gli esercizi speciali di merci ingombranti, gli standard qualitativi, urbanistici (inclusi i parcheggi di cui all’Allegato C) e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva.
- Definizione di Superficie Lorda: In ambito urbanistico e commerciale regionale, la superficie lorda comprende la somma della superficie di vendita e di tutte le superfici accessorie, inclusi depositi, magazzini, uffici e servizi igienici.
- La “Ratio” della norma: Poiché le merci ingombranti (auto, mobili, materiali edili, ecc.) richiedono ampi spazi di manovra e stoccaggio che influenzano l’impatto urbanistico e viabilistico dell’attività, il legislatore regionale ha scelto di parametrare i parcheggi all’intera volumetria/superficie dell’edificio e non solo all’area aperta al pubblico.
Tabella di Riepilogo Calcolo (Esempio)
| Voce | Metratura |
|---|---|
| Superficie di Vendita | 300 mq |
| Superficie Deposito/Magazzino | 200 mq |
| Base di calcolo (Superficie Lorda) | 500 mq |
| Coefficiente Allegato C (es. 1.5) | 1,5 |
| Totale Parcheggio Obbligatorio | 750 mq |
Nota importante: Ricorda che la L.R. 20/2025 specifica che gli EMI sono autorizzati con le modalità delle medie strutture di vendita, ma con questa peculiare modalità di calcolo basata sul “lordo”. Ti consiglio di verificare anche eventuali prescrizioni del SIAD (Strumento di Intervento per l’Apparato Distributivo) del tuo Comune, che potrebbe prevedere requisiti aggiuntivi o zone di esclusione per tali strutture.