Criteri di selezione e certificazioni ISO

Buongiorno,
in una gara aperta vengono inseriti tra i criteri di selezione le seguenti certificazioni:

  • ISO 14001;
  • ISO 50001;
  • ISO 27001 Categoria IAF-33;
  • ISO 20400;
  • ISO 37001.
    In caso di partecipazione da parte di RTI, queste certificazioni devono essere possedute da tutte le partecipanti alla RTI? é la Stazione appaltante che decide come devono essere possedute queste certificazioni?
    Il Consiglio di Stato dice che la certificazione ISO 9001, in quanto soggettiva, deve essere posseduta da tutte le ditte partecipanti alla RTI.
    Nella questione in argomento, queste certificazioni, sono tutte soggettive e quindi devono essere possedute da tutti, oppure è la Stazione Appaltante che può decidere arbitrariamente quali devono essere possedute da tutti e quali possono essere possedute nel complesso?
    Ovviamente tutto riguarda una eventuale partecipazione in RTI.
    Grazie mille.

Nel caso di raggruppamenti orizzontali, i requisiti tecnici di carattere soggettivo, tra i quali deve essere annoverata la certificazione di qualità, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa.
Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 606 del 24 gennaio 2019.
I giudici amministrativi hanno ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante evidenziando che la certificazione di qualità non copre il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l’impresa opera in conformità a determinati standard qualitativi accertati da organismi qualificati.

Pertanto, se non si prevede alcuna distinzione, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, tra prestazioni principali e prestazioni secondarie (e dunque tutte le imprese raggruppate eseguono le medesime lavorazioni, non separabili né distinguibili, in termini qualitativi), tutte le imprese componenti il raggruppamento temporaneo devono possedere la certificazione di qualità (Cons. di Stato, sentenza 7 dicembre 2017, n. 5772; )
Diversamente, risulterebbe vanificato l’interesse della stazione appaltante a conseguire un determinato livello qualitativo delle prestazioni oggetto di affidamento da parte di tutte le imprese componenti il raggruppamento temporaneo.

Grazie mille del cortese riscontro.
Quindi nel caso di specie, le certificazioni richieste devono essere possedute da tutti i componenti della RTI.
A questo punto mi sorge un dubbio: ci sarà un limite alle certificazioni che si possono chiedere come criterio di selezione? Mi spigo meglio:

Come detto le certificazioni soddisfano l’interesse della stazione appaltante a conseguire un determinato livello qualitativo delle prestazioni oggetto di affidamento da parte di tutte le imprese componenti il raggruppamento temporaneo. Non c’è un limite ma la richiesta deve ovviamente essere compatibile con le esigenze , di solito non se ne chiedono tante