Criteri di selezione in sostituzione del sortrggio, d. lgs. 36/2023, art. 50, comma 2

Buongiorno a tutti, spero che l’argomento non sia già stato trattatto e nel caso mi scuso per la ridondanza.

Sono da poco stato assunto come funzionario nel settore gare e contratti di un Ente Locale, stiamo incontrando qualche problema nell’applicazione del nuovo codice che, al comma 2 dell, art. 50 prevede: “(…) per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori (…)”.

Non potendo più applicare il sorteggio, salvo casi particolari e analiticamente motivati, la difficoltà sta nell’individuare dei criteri di selezione degli operatori oggettivi e preordinati che si distinguano dai classici criteri di partecipazione come SOA, pass oe ecc; immaginando un sistema che consideri, ad esempio: certificazioni iso, territorialità, numero di organico, fatturato globale, capacità tecnico-professionali specifiche, investimenti in formazione e/o innovazione ecc… che sia quantitativo e non di valutazione strettamente qualitativa, senza sfavorire le mpmi come da direttive europee.

Chiedo qui sul forum qualche spunto per la definizione dei sopracitati criteri di selezione, gli esempi di cui sopra ci sembrano di difficile applicazione in molte situazioni concretere e comunque molto onerosi a livello procedimentale; oltre che di facile contenzioso. Anche considerato l’obiettivo di semplificazione del nuovo codice.

Ringrazio molto per l’attenzione,

Alessandro.

E’ sempre preferibile operare una selezione a monte degli operatori economici, anche adottando la tipologia di procedura che meglio si presta a tale selezione, in base all’importo specifico del servizio/fornitura/lavori e le caratteristiche del mercato.

Nessuna S.A. è obbligata per qualsiasi generica casistica ad adottare procedure aperte, ovvero a pienare i propri bandi con requisiti talmente anormali da risultare confezionati ad hoc per uno specifico operatore economico.

Risulta sempre necessario evitare di cadere nella pura arbitrarietà della selezione da parte della S.A., soprattutto laddove la fase di filtro degli operatori avvenga quando siano già noti i partecipanti e le caratteristiche tecnico-economiche dei medesimi.

Oltre a costituire una probabile illegittimità, ciò spalanca comunque la strada a ricorsi da parte degli operatori economici esclusi sulla base di criteri non indicati nel bando, ovvero requisiti eccessivi arbitrariamente gettati nella mischia dalla S.A.

Lo strumento del sorteggio risulta illogico a priori in quanto non garantisce alla S.A. di poter usufruire degli operatori economici e delle offerte comparativamente di miglior qualità e minor costo, potendo queste esser casualmente escluse durante il sorteggio.

Necessariamente pertanto il confronto torna al punto inizialmente discusso, per cui è sempre più opportuno e semplice operare la selezione degli operatori a monte della procedura, sempre garantendo la massima trasparenza possibile dell’iniziativa.

Personalmente riterrei adottabile lo strumento del sorteggio, sulla base della normativa vigente, unicamente in presenza di un numero estremamente eccessivo di operatori economici partecipanti; casistica che, in ogni caso, mostra in sé stessa l’esistenza di un erroneo e lacunoso operato della S.A. nella gestione della procedura.

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Grazie per la risposta, ma continuo a faticare - probabilmente per mie lacune - a comprendere la logica e la metodologia di selezione degli OE applicabile.
Forse, un esempio pratico può aiutare a comprendere meglio la difficoltà che incontriamo:

La S.A. Omega intende effettuare dei lavori dell’importo di 400’000 euro per il rifacimento di alcuni loculi cimiteriali.
Omega pubblica un avviso di manifestazione di interesse in vista di una successiva procedura negoziata per selezionare (ad es.) 10 operatori che parteciperanno alla gara vera e propria.
Nel momento in cui la stazione appaltante dovesse ricevere, ad esempio, 200 manifestazioni di interesse da operatori che rispettano tutti i requisiti di partecipazione (comprovando il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento del contratto pubblico specifico); come posso definire “a monte” dei criteri di selezione che non risultino discriminatori?

Spero di essere stato più chiaro, e grazie ancora!

Nella casistica proposta, l’avviso stesso può prevedere un filtro a monte richiamando requisiti quali precedenti esperienze documentabili nel limite temporale di 3-5 anni per lavori di importo assimilabile nel range 300-400 mila euro ed eventuali certificazioni specifiche attinenti allo svolgimento dei medesimi lavori, laddove previste dalla normativa vigente. E’ comunque più lineare basarsi su requisiti di fatturato.

L’eventuale manifestazione di interesse per l’avviso da parte di ciascun O.E. può essere corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti indicati nell’avviso medesimo, quale dichiarazione obbligatoria. Il rispetto dei medesimi requisiti dovrà comunque essere richiamato nel DGUE stesso all’atto di trasmissione della proposta vera e propria, pertanto potrà essere oggetto di controllo in sede di gara.

Nella clausola filtro ulteriore al fine di limitare il numero di operatori partecipanti al massimo di 10-15 unità, può essere prevista la territorialità ed ulteriori requisiti di fatturato. Pertanto suddividendo operatori tra regionali, nazionali, comunitari o internazionali e scegliendo per ciascun gruppo territoriale le imprese con maggior fatturato.
Questo tuttavia dovrebbe esistere come filtro opzionale operante solo qualora siano trasmesse manifestazioni d’interesse a partecipare al bando in numero superiore al limite ipotizzato di imprese partecipanti.

A prescindere da tutto ciò, i requisiti filtro devono essere esplicitati nell’avviso medesimo, così da informare tempestivamente le imprese interessate.
Nulla preclude alle imprese escluse di formare ATI successiva con i soggetti invitati a partecipare al bando, laddove anche ciò non sia vietato dai documenti della gara.

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