Buongiorno a tutti, spero che l’argomento non sia già stato trattatto e nel caso mi scuso per la ridondanza.
Sono da poco stato assunto come funzionario nel settore gare e contratti di un Ente Locale, stiamo incontrando qualche problema nell’applicazione del nuovo codice che, al comma 2 dell, art. 50 prevede: “(…) per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori (…)”.
Non potendo più applicare il sorteggio, salvo casi particolari e analiticamente motivati, la difficoltà sta nell’individuare dei criteri di selezione degli operatori oggettivi e preordinati che si distinguano dai classici criteri di partecipazione come SOA, pass oe ecc; immaginando un sistema che consideri, ad esempio: certificazioni iso, territorialità, numero di organico, fatturato globale, capacità tecnico-professionali specifiche, investimenti in formazione e/o innovazione ecc… che sia quantitativo e non di valutazione strettamente qualitativa, senza sfavorire le mpmi come da direttive europee.
Chiedo qui sul forum qualche spunto per la definizione dei sopracitati criteri di selezione, gli esempi di cui sopra ci sembrano di difficile applicazione in molte situazioni concretere e comunque molto onerosi a livello procedimentale; oltre che di facile contenzioso. Anche considerato l’obiettivo di semplificazione del nuovo codice.
Ringrazio molto per l’attenzione,
Alessandro.