Criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - PUGLIA

Il regolamento attuativo n. 4 del 28.02.2017 (art. 7) della Regione Puglia prevede per la formulazione della graduatoria i seguenti criteri:

  1. anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa
    attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al
    momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale ultimo dante ‘causa, con
    la seguente ripartizione di punteggi:
    anzianità d’iscrizione fino a 5 anni: 40 punti
    anzianità d’iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti
    anzianità d’iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;

  2. anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: può attribuirsi un punteggio massimo pari a
    0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità. (senza considerare l’ultimo dante causa)

Un commerciante, avendo ricevuto con atto di donazione d’azienda la titolarità della ditta individuale del padre per il quale lavorava già come collaboratore familiare, sostiene che l’atto di donazione tra familiari in linea retta gli permetterebbe di usufruire dell’anzianità nel posteggio (punto 2) e quindi acquisirebbe le presenze del padre nel mercato oltre alla dovuta e giusta anzianità di impresa (punto 1).
Cosa ne pensate? Io dubito abbia ragione…la donazione è a tutti gli effetti un trasferimento come la vendita o il conferimento.

Regolamento Regionale n_ 4 del 28 febbraio 2017.pdf (156,4 KB)

La donazione, da un punto di vista amministrativo, è un trasferimento di azienda. Si tratta, quindi, di un’ipotesi di subingresso al pari della vendita di azienda.

Leggo nel regolamento regionale:

Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell’articolo 6 della legge. Le presenze maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

Direi che ha ragione il privato

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Proprio per quanto sancito dall’art. 6 della Legge avevo già posto un quesito alla Regione la quale ha chiarito, con una nota che ho agli atti, che i titoli di priorità cui fa riferimento l’art. 6 comma 5 sono cosa diversa dai parametri generatori di punteggio e l’anzianità di iscrizione in camera di commercio e anzianità di presenza sono dei parametri di calcolo e non titoli di priorità.