Criterio anzianità di spunta in bando mercato - Lombardia

Buongiorno,
come indicato da Regione Lombardia nel nostro bando mercato (posteggi vacanti) abbiamo inserito la seguente voce:
" l’anzianità acquisita nella spunta sull’intero mercato. Per ogni singolo posteggio a bando vengono attribuiti 40 punti a chi vanti la maggiore anzianità di spunta sull’intero mercato".
Questa voce è piuttosto chiara, ma nel caso in cui l’assegnatario dovesse rinunciare al proprio posteggio (o comunque nel caso in cui non gli dovesse essere assegnato un posteggio di cui risultava assegnatario perchè, ad esempio, risulti già assegnatario del numero massimo di 2 posteggi) per il quale gli erano stati attribuiti i 40 punti, questi punti restano comunque assegnati a questo ambulante oppure vengono assegnati al secondo più anziano per spunta?
Grazie mille

Ti riferisci al punto 3.2.2 ella DGR 4054/2020? Credo di sì. In particolare, questa DGR, relativamente al caso che citi, mutua la vecchia DGR 5345/2016. Fornisco quanta informazione a uso di tutti i lettori del forum.

È un criterio che serve a premiare gli spuntisti del mercato entro il quale vi sono posteggi vacanti (non di nuova istituzione).

Per i particolari che dici occorre che il comune specifichi meglio nel bando. Se non lo fa nel bando, la commissione indicherà un criterio valutativo motivando la scelta.

Comunque, non comprendo bene la domanda. Se Tizio fosse già assegnatario del numero massimo di concessioni per quel mercato, allora non potrebbe partecipare neppure al bando per i posteggi vacanti.

Se Tizio, una volta in graduatoria, rinunciasse alla scelta una volta chiusa l’istruttoria del bando, quella graduatoria resterebbe tale: non devono essere rimodulati i punteggi perché un partecipante rinuncia. Si seguirà quella graduatoria così com’è scorrendola finché non si trova uno che accetti quel posteggio.

Semmai , sarebbe utile, ma questo prima di pubblicare il bando, prevedere, anche per gli spuntisti, degli scaglioni di punteggio basati sull’anzianità di spunta come per l’anzianità. Mi sembrerebbe più equo e corretto con la finalità del criterio. In altre parole, Tizio ha 100 presenze di spunta e prende 40 punti; Caio ne ha 99 e ne prende zero: non mi pare ragionevole, a maggior ragione se i posti vacanti messi a bando fossero più di uno.

Ringrazio in primis per la risposta.
Il caso specifico che intendevo sarebbe:

Tizio A, che è quello con maggiore anzianità di spunta, partecipa al bando per 4 posteggi vacanti (sapendo che comunque al massimo gliene verrebbero assegnati 2), che chiameremo posteggio 1, posteggio 2, posteggio 3 e posteggio 4.
Tizio B è quello con seconda maggiore anzianità di spunta.
Tizio C è quello con terza maggiore anzianità di spunta, ma con punteggio totale maggiore di Tizio B.

Tizio A risulta PRIMO in graduatoria per tutti e 4 i posteggi.
Secondo in graduatoria risulta Tizio C.
Terzo in graduatoria risulta Tizio B.

I posteggi assegnati a Tizio A sono posteggio 1 e posteggio 2 visto che non può essere assegnatario di più di 2 posteggi.

Ora, per i restanti posteggi la graduatoria al momento darebbe prevalenza a Tizio C, secondo in graduatoria dopo Tizio A. Mi chiedevo però, in questa casistica, se debba essere considerata la maggiore anzianità di spunta di Tizio B rispetto a Tizio C, visto che A è “fuori dai giochi” e che con quest’ultimo parametro Tizio B supererebbe in graduatoria Tizio C.

Spero di essermi spiegato bene, è una casistica un po’ complicata ma che potrebbe verificarsi.

Grazie ancora

Do per scontato che la graduatoria sia unica: 4 concessioni vacanti a bando, un’unica graduatoria. Oppure i soggetti possono presentare fino a 4 domande indicando, in ognuna, il posteggio per il quale concorrono?

Nel primo caso mi torna di più: Tizio A arriva primo e ne sceglie due di 4. Però, se è così, perché non lo possono fare anche gli altri in graduatoria? Anche il secondo, una volta esauriti i posteggi del primo, potrà sceglierne due, e così via.

Comunque, al di là di questo, a parere mio Tizio B resta terzo. Una volta stilata la graduatoria quella resta tale a prescindere dalle scelte che fanno i soggetti. Variare la graduatoria per fatti postumi alla sua redazione non è ammissibile in una procedura concorsuale.

Nel caso del nostro bando i soggetti possono presentare fino a 4 domande indicando, in ognuna, il posteggio per il quale concorrono.
Anche secondo me Tizio B resta terzo e condivido pienamente il discorso della procedura concorsuale, ma onestamente non so se possa essere considerato un fatto postumo il fatto che Tizio A risulti assegnatario di soli 2 posteggi dei 4 che si sarebbe aggiudicato, alla fine si tratta di “paletti” prestabiliti; per questo motivo mi chiedo se la graduatoria possa/debba essere cambiata tenendo conto della seconda maggiore anzianità di spunta (la quale, venendo a mancare Tizio A, diventerebbe prima).
Grazie