Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o criterio del minor prezzo?

Con riferimento agli affidamenti di contratti al di sotto della soglia di rilevanza europea, la relazione illustrativa del Codice, a pagina 75, recita: “Nell’ipotesi, invece, contemplata dalla suddetta lett. d), di utilizzo facoltativo da parte della stazione appaltante delle procedure ordinarie, valgono evidentemente le regole del soprasoglia anche con riferimento ai criteri di aggiudicazione”. Tale periodo pare in contraddizione con la lettera del comma 4 dell’art. 50 che per quella fattispecie di appalti di lavori sopra al milione di euro stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso”. Pertanto, avendo stabilito nella decisione a contrarre di utilizzare la procedura ordinaria, vista la facoltà attribuita dall’art. 50, comma 1, lett.d), non mi pare chiaro quale criterio di aggiudicazione utilizzare o comunque per quale criterio, nel dubbio propendere, considerando che per contratti sopra soglia la regola sarebbe quella dell’OEPV. Ringrazio in anticipo chi riuscirebbe a chiarirmi la questione.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda l’interpretazione delle norme relative ai criteri di aggiudicazione dei contratti pubblici, in particolare per quanto concerne gli affidamenti di contratti al di sotto della soglia di rilevanza europea, ma con particolare attenzione agli appalti di lavori sopra al milione di euro.

In generale, il diritto degli appalti pubblici distingue tra procedure sopra soglia e sotto soglia comunitaria, con regole differenti applicabili in base al valore dell’appalto. Il Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche e integrazioni, incluso il Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023)) stabilisce le norme per l’aggiudicazione degli appalti pubblici.

L’articolo 50 del Codice degli appalti, come menzionato, prevede che per gli appalti di lavori sopra al milione di euro, le stazioni appaltanti possano procedere all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) oppure del prezzo più basso. La lettera d) del comma 1 dello stesso articolo offre la facoltà di utilizzare le procedure ordinarie anche per appalti sotto soglia.

La relazione illustrativa citata sembra suggerire che, nell’ipotesi di utilizzo facoltativo delle procedure ordinarie per appalti sotto soglia, si applichino le regole del soprasoglia anche per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione. Questo potrebbe generare confusione, poiché sembra in contrasto con quanto specificato esplicitamente dall’articolo 50, comma 4.

Tuttavia, è importante sottolineare che la scelta tra OEPV e prezzo più basso rimane a discrezione della stazione appaltante, che deve valutare quale criterio sia più adeguato in base alle specificità dell’appalto in questione. La decisione dovrebbe essere guidata dal principio di massimizzazione della concorrenza e dalla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo, in linea con gli obiettivi di efficienza e trasparenza che governano la materia degli appalti pubblici.

In conclusione, nonostante la relazione illustrativa possa sembrare generare ambiguità, la normativa offre alle stazioni appaltanti la flessibilità di scegliere il criterio di aggiudicazione più adeguato alle circostanze specifiche dell’appalto, sia che si tratti di OEPV sia che si opti per il prezzo più basso, anche per gli appalti sotto soglia che superano il milione di euro.

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Bibliografia:

  • Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche e integrazioni)
  • Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023)