Con riferimento agli affidamenti di contratti al di sotto della soglia di rilevanza europea, la relazione illustrativa del Codice, a pagina 75, recita: “Nell’ipotesi, invece, contemplata dalla suddetta lett. d), di utilizzo facoltativo da parte della stazione appaltante delle procedure ordinarie, valgono evidentemente le regole del soprasoglia anche con riferimento ai criteri di aggiudicazione”. Tale periodo pare in contraddizione con la lettera del comma 4 dell’art. 50 che per quella fattispecie di appalti di lavori sopra al milione di euro stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso”. Pertanto, avendo stabilito nella decisione a contrarre di utilizzare la procedura ordinaria, vista la facoltà attribuita dall’art. 50, comma 1, lett.d), non mi pare chiaro quale criterio di aggiudicazione utilizzare o comunque per quale criterio, nel dubbio propendere, considerando che per contratti sopra soglia la regola sarebbe quella dell’OEPV. Ringrazio in anticipo chi riuscirebbe a chiarirmi la questione.