- [Cons.St., sez. II, 14 marzo 2022, n. 1790 - Pres. Cirillo, Est. Altavista]
L’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, a seguito della modifica operata con l’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, comporta che l’omissione del preavviso di rigetto, in caso di provvedimenti discrezionali, non è superabile con una valutazione ex post del possibile apporto del privato; la modifica legislativa, incidendo su una norma ritenuta di carattere processuale, si applica anche ai provvedimenti già emanati .
