Criterio di determinazione area parcheggio per attività di vendita di merci ingombranti - Reg

In Regione Campania per poter autorizzare la vendita al dettaglio di merci ingombranti i coefficienti per la determinazione dei parcheggi e aree movimentazione merci ed uso pubblico di cui agli allegati C e D della L.R. n. 7 del 2020 e s.m.i. L.R. n. 20/2025 devono essere moltiplicati per la superficie lorda come previsto dall’ art. 32 del Testo unico del commercio? Nella determinazione della superficie ai fini del calcolo dell’area parcheggi, area movimentazione merci ed uso pubblico deve essere considerata anche l’area destinata a deposito, uffici e servizi igienici?

Es. Superfice di vendita = mq. 300, deposito = mq. 200, parcheggio minimo= coefficiente 1.5 × 300 mq o x 500 mq ? Grazie.

Criterio di Determinazione dell’Area Parcheggio per Vendita Merci Ingombranti

CONTENUTO

In Italia, la pianificazione degli spazi per la vendita di merci ingombranti, come mobili ed elettrodomestici, è disciplinata da normative specifiche che mirano a garantire un’adeguata fruibilità degli spazi commerciali e a facilitare le operazioni di carico e scarico. Il Decreto Ministeriale 1444/1968, in particolare, stabilisce le norme tecniche urbanistiche relative alla determinazione delle aree di parcheggio.

Secondo l’articolo 3 del DM 1444/1968, per i negozi con una superficie di vendita superiore ai 400 mq, è richiesto un minimo di 1 mq di parcheggio ogni 25 mq di superficie di vendita. Questa regola è fondamentale per garantire che i clienti possano accedere facilmente ai punti vendita e che vi sia spazio sufficiente per il parcheggio dei veicoli.

Inoltre, per le merci particolarmente ingombranti, le amministrazioni comunali possono applicare delle maggiorazioni, che possono variare dal 20% al 50% rispetto alla superficie standard, a seconda delle specifiche esigenze locali e delle disposizioni del Piano Regolatore Generale (PRG).

Per quanto riguarda le aree di carico e scarico, è necessario prevedere spazi dedicati. Ad esempio, per un capannone di 530 mq, è consigliato un cortile di almeno 225 mq per le operazioni di carico e scarico delle merci.

È importante sottolineare che le normative regionali e i PRG comunali possono integrare e specificare ulteriormente queste disposizioni. Ad esempio, le città di Reggio Emilia e Pescara hanno adottato regolamenti specifici che possono differire dalle linee guida nazionali.

Infine, il D.Lgs 36/2023, all’articolo 50, prevede la possibilità di deroghe alle norme di parcheggio, ma tali deroghe devono essere attentamente valutate e giustificate in base alle esigenze locali.

CONCLUSIONI

La corretta applicazione delle norme relative all’area di parcheggio per la vendita di merci ingombranti è cruciale per garantire un servizio efficiente e accessibile ai cittadini. Le amministrazioni locali devono prestare attenzione alle specifiche normative e alle eventuali deroghe per assicurare una pianificazione urbana equilibrata.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

I dipendenti pubblici e i concorsisti devono essere consapevoli delle normative vigenti in materia di urbanistica e commercio, poiché queste influenzano direttamente la pianificazione e la gestione degli spazi pubblici. La conoscenza delle disposizioni relative alle aree di parcheggio è fondamentale per garantire la conformità alle leggi e per contribuire a una gestione efficiente delle risorse comunali.

PAROLE CHIAVE

Parcheggio, merci ingombranti, DM 1444/1968, PRG, D.Lgs 36/2023, urbanistica, commercio.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. DM 1444/1968 - Norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.
  2. D.Lgs 36/2023 - Disposizioni in materia di commercio e urbanistica.
  3. Normative regionali e PRG comunali (es. Reggio Emilia, Pescara).

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Riportiamo alcune disposizioni della LR 7/2020 a uso di tutti i lettori del forum.

Definizioni
superficie di vendita di un esercizio commerciale: l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e, ad eccezione di quelle presenti all’interno degli Esercizi speciali per la vendita di Merci Ingombranti (EMI) le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse intese quali superfice oltre lo scivolo delle casse, le zone interdette ai clienti

gli Esercizi speciali per la vendita di Merci Ingombranti (EMI) sono autorizzati dal SUAP di competenza, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita, con l’unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva, nel rispetto delle previsioni del SIAD, indicando la limitazione alla vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e degli articoli di complemento, nonché l’ampiezza delle superfici espositive e dei depositi

EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l’edilizia;


La LR non detta la definizione di superficie lorda e questo è un primo problema. Si può pensare alla superficie in pianta dell’intero edificio, quindi comprensiva di servizi e depositi


Art. 32 Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti.

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento o la riduzione della superfice, nonché il subingresso e la cessazione delle attività speciali per la vendita di merci ingombranti, sono effettuati secondo le modalità previste nella Tabella di cui all’allegato A, a mezzo dell’apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni dell’allegato B, nel rispetto delle previsioni del SIAD, previa dotazione degli standard qualitativi, urbanistici e commerciali in ragione della superficie lorda della struttura distributiva.

2. Il comune stabilisce nel SIAD limitazioni della superficie degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, anche in maniera differenziata per le diverse zone comunali.

3. Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell’ampliamento della superficie di un EMI, oltre i limiti stabiliti dai comuni, sono considerate nuove aperture e trattate, in funzione delle dimensioni, come apertura di una media o di una grande struttura di vendita.


Nell’allegato A si vede che è sempre richiesta l’autorizzazione. Già qui è un controsenso. Se veda pure che si parla di superficie lorda e non di superficie di vendita.


Nell’allegto C si legge:
*La dotazione minima di aree destinate a parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita, degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti e dei mercati su area privata è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito: *
[…]
EMI - 1,5
[…]

Qua si parla di supericie di vendita e non di superficie lorda. Forse una svista: si poteva precisare. Per contro, si può rifarsi all’art. 32 e tenere a mente quello:
superficie lorda 1.000 mq equivale a 1.500 mq di parcheggio


La stessa cosa nell’allegato D: si parla di superficie di vendita ma si può tener conto dell’art. 32.
Area di movimentazione merci - 0,05 × superficie lorda
Area a uso pubblico - 0,03 x superficie lorda