Riportiamo alcune disposizioni della LR 7/2020 a uso di tutti i lettori del forum.
Definizioni
superficie di vendita di un esercizio commerciale: l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e, ad eccezione di quelle presenti all’interno degli Esercizi speciali per la vendita di Merci Ingombranti (EMI) le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse intese quali superfice oltre lo scivolo delle casse, le zone interdette ai clienti
gli Esercizi speciali per la vendita di Merci Ingombranti (EMI) sono autorizzati dal SUAP di competenza, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita, con l’unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva, nel rispetto delle previsioni del SIAD, indicando la limitazione alla vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e degli articoli di complemento, nonché l’ampiezza delle superfici espositive e dei depositi
EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l’edilizia;
La LR non detta la definizione di superficie lorda e questo è un primo problema. Si può pensare alla superficie in pianta dell’intero edificio, quindi comprensiva di servizi e depositi
Art. 32 Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti.
1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento o la riduzione della superfice, nonché il subingresso e la cessazione delle attività speciali per la vendita di merci ingombranti, sono effettuati secondo le modalità previste nella Tabella di cui all’allegato A, a mezzo dell’apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni dell’allegato B, nel rispetto delle previsioni del SIAD, previa dotazione degli standard qualitativi, urbanistici e commerciali in ragione della superficie lorda della struttura distributiva.
2. Il comune stabilisce nel SIAD limitazioni della superficie degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, anche in maniera differenziata per le diverse zone comunali.
3. Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell’ampliamento della superficie di un EMI, oltre i limiti stabiliti dai comuni, sono considerate nuove aperture e trattate, in funzione delle dimensioni, come apertura di una media o di una grande struttura di vendita.
Nell’allegato A si vede che è sempre richiesta l’autorizzazione. Già qui è un controsenso. Se veda pure che si parla di superficie lorda e non di superficie di vendita.
Nell’allegto C si legge:
*La dotazione minima di aree destinate a parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita, degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti e dei mercati su area privata è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito: *
[…]
EMI - 1,5
[…]
Qua si parla di supericie di vendita e non di superficie lorda. Forse una svista: si poteva precisare. Per contro, si può rifarsi all’art. 32 e tenere a mente quello:
superficie lorda 1.000 mq equivale a 1.500 mq di parcheggio
La stessa cosa nell’allegato D: si parla di superficie di vendita ma si può tener conto dell’art. 32.
Area di movimentazione merci - 0,05 × superficie lorda
Area a uso pubblico - 0,03 x superficie lorda