Buongiorno. chiedo se l’incarico di consulente tecnico di parte (CTP) all’interno di un giudizio si affida ai sensi del 165/2001, del dlgs 36/2023, o è equiparato a un incarico legale escluso dal Codice dei Contratti, e quindi fa riferimento alla regolamentazione interna. Grazie.
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La nomina di un consulente tecnico di parte (CTP) all’interno di un giudizio non segue le stesse procedure previste per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, come disciplinato dal D.Lgs 50/2016 (e sue successive modificazioni) o dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici introdotto dal D.Lgs 36/2023. Invece, l’incarico di CTP è più strettamente legato al contesto giuridico-processuale e alla necessità di assistenza tecnica in un procedimento legale.
Teoria generale del diritto / Premessa generale:
Nel contesto di un procedimento giudiziario, sia civile che penale, le parti possono nominare consulenti tecnici di parte per fornire pareri e analisi tecniche che supportino le proprie posizioni. Questi consulenti operano indipendentemente dai consulenti tecnici nominati dal giudice (CTU) e sono scelti direttamente dalle parti.
Norme relative alla teoria:
La nomina e il ruolo dei consulenti tecnici di parte non sono disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici, ma trovano riferimento nelle norme processuali civili e penali, in particolare:
- Per il processo civile, si fa riferimento al Codice di Procedura Civile, in particolare agli articoli che disciplinano le prove e le perizie.
- Per il processo penale, le disposizioni sono contenute nel Codice di Procedura Penale, anch’esso con specifiche norme relative all’ammissione delle prove e all’utilizzo di consulenti tecnici.
Esempio concreto:
In un giudizio civile per risarcimento danni, una delle parti potrebbe nominare un CTP ingegnere per valutare l’entità dei danni subiti da un immobile a seguito di un cedimento strutturale. Questo consulente preparerà una relazione tecnica da presentare in giudizio a supporto delle richieste della parte che lo ha nominato.
Conclusione sintetica:
L’incarico di consulente tecnico di parte in un giudizio non è soggetto alle normative sui contratti pubblici come il D.Lgs 50/2016 o il nuovo D.Lgs 36/2023, ma segue le regole processuali civili o penali. Pertanto, la sua nomina e regolamentazione dipendono dalla normativa interna al procedimento giudiziario in questione.
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Bibliografia:
- Codice di Procedura Civile: Link al testo
- Codice di Procedura Penale: Link al testo