CTV o piano sicurezza per manifestazioni temporanee (Toscana)

Buongiorno,
mi scuso per l’ennesimo quesito in materia di manifestazioni temporanee ma ogni giorno ci si presenta qualcosa di nuovo.
il nostro Ente ha predisposto un’area attrezzata per manifestazioni temporanee dotata di cucina e altri manufatti di servizio (casottini in legno) che ha poi dato in gestione, tramite apposita convenzione, ad una ATS composa da tre associazioni sportive.
Detta area è circoscritta e recintata, vi si accede tramite due cancelli carrabili ed ha una capienza massima può oscillare tra le 200 e le 400-500 persone.
L’area viene utlizzata principalmente dall’ATS ma, con il loro benestare, anche da altre associazioni ed a seconda di chi la utilizza, l’area può mutare aspetto in quanto, oltre alle strutture fisse, possono esservi installate anche attrazioni di vario tipo come gonfiabili, tappeti elastici, pista da ballo, stand/gazebo.
Tutta questa premessa per arrivare alla domanda: l’area in questione, essenso chiusa su ogni lato, è assoggettata a sopralluogo della CTV oppure è sufficiente l’attestazione tecnica ex art. 141 Reg.to Esecuzione Tullps? Il tutto potrebbe essere sostituito dal piano per la sicurezza?
Grazie

E’ sempre da vedere caso per caso in base alla capienza effettiva e in base al tipo di evento. Nelle varie ipotesi interpretative, puoi agire con ragionevolezza. Se viene fatto un concerto (essendo recitato), occorre applicare l’art. 80 TULPS (da declinare nelle varie modalità - con CCVLPS o asseverazione tecnica). Se viene montato un gonfiabile o due e il resto è somministrazione, io mi accontenterei del corretto montaggio e della verifica dello status dell’esercente: possesso dell’art. 69 per l’esercizio dell’attività. Non scomoderei l’art. 80 TULPS. Semmai sarebbe da rilasciare un art. 69 TULPS per l’esercizio dell’attrazione in qual luogo – dipende dalle prassi comunali