Cumulo giuridico

Regione puglia- quesito: Il rappresentante legale di una società per l’attività di albergo, insieme all’obbligato in solido, violano l’Art. 13-ter, comma 6, Decreto-legge del 18/10/2023 n. 145 *(*Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale)

a) - PER NON AVER RICHIESTO IL CIN: Sanzione amministrativa pecuniaria da € 800,00 (ottocento/00) a € 8.000,00 (ottomila/00);

b )- per non aver esposto il CIN all’esterno della struttura alberghiera denominata “………………………” ubicato in Via…………– Comune di……………(Prov. Le): Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 (cinquecento/00) a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Nel caso in parola è possibile applicare l’art. 8 delle l. 68981, rubricato come “Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative”, il quale dispone che “…chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.” e cioè far pagare (il doppio del minimo - € 1.600,00 X 3 = € 4.200,00)?

MODALITA’ DI ESTINZIONE …omissis…


NOTE

(1)– La Legge 15 dicembre 2023, n. 191 (conversione del D.L. 145/2023) introduce a livello nazionale, incluso in Puglia, l’obbligo del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per affitti brevi e strutture ricettive, con scadenza definitiva fissata al 1° gennaio 2025. Il codice va richiesto tramite la Banca Dati Nazionale (BDSR) del Ministero del Turismo ed esposto su annunci e immobili, pena sanzioni da 500 a 5.000 euro.

Punti chiave e obblighi in Puglia:

  • Destinatari: Proprietari, gestori di strutture ricettive (alberghiere/extralberghiere) e locatori di immobili per finalità turistiche o brevi.

  • Obblighi (dal 1° Gennaio 2025): Ottenere il CIN tramite la BDSR ed esporlo fuori dall’immobile e negli annunci online.

  • Sicurezza Antincendio: Obbligo di estintori portatili e segnaletica di sicurezza (DM 13/10/2023).

  • Coesistenza con CIS: In Puglia, il CIN si aggiunge al preesistente Codice Identificativo Struttura (CIS) regionale; entrambi vanno esposti.

(2)– Legge n. 689/1981 - Legge di depenalizzazione

Art. 8.

Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.


Grazie per la risposta.

Cumulo Giuridico: Meccanismo e Applicazioni

CONTENUTO

Il cumulo giuridico è un istituto giuridico che consente di gestire le sanzioni amministrative in modo più equo, limitando l’impatto delle sanzioni per più violazioni che derivano da un’unica azione o omissione. In sostanza, quando un soggetto commette più infrazioni in un’unica occasione, la legge prevede che venga applicata la pena della violazione più grave, con la possibilità di aumentarla fino a un massimo di tre volte. Questo meccanismo è disciplinato principalmente dall’art. 8 della Legge 689/1981, che tratta delle sanzioni amministrative generali, e dall’art. 198 del Codice della Strada, specifico per le violazioni stradali.

È importante notare che il cumulo giuridico non si applica a violazioni che avvengono in luoghi o tempi diversi, anche se nello stesso giorno. Ad esempio, se un conducente commette più infrazioni in momenti diversi, non potrà beneficiare di questo istituto.

Le applicazioni pratiche del cumulo giuridico sono molteplici. Un caso emblematico è quello della tardiva fatturazione, dove la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14401, ha stabilito che si può applicare una sanzione unica per violazioni formali. Inoltre, il ravvedimento operoso, previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 472/1997, consente di ridurre le sanzioni in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni.

Tuttavia, ci sono delle esclusioni. Ad esempio, nel caso di collegamento tra POS e cassa, le multe possono arrivare fino a 4.000 euro senza possibilità di cumulo.

CONCLUSIONI

Il cumulo giuridico rappresenta un’importante salvaguardia per i cittadini, evitando che sanzioni multiple per una singola condotta possano risultare eccessive e ingiuste. La sua applicazione richiede una valutazione attenta delle circostanze e delle modalità di commissione delle infrazioni.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere il meccanismo del cumulo giuridico è fondamentale, poiché può influenzare le decisioni in merito all’applicazione delle sanzioni e alla gestione delle violazioni. Una corretta interpretazione delle norme può evitare errori e garantire un’applicazione equa delle sanzioni.

PAROLE CHIAVE

Cumulo giuridico, sanzioni amministrative, violazioni, Legge 689/1981, Codice della Strada, tardiva fatturazione, ravvedimento operoso.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Legge 24 novembre 1981, n. 689 - “Modifiche al sistema penale”
  2. Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative”
  3. Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
  4. Cassazione, sentenza n. 14401 del 2006.

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In linea di principio, il cumulo giuridico delle sanzioni amministrative (ex art. 8, comma 1 L. 689/81) dovrebbe essere uno strumento più favorevole al trasgressore rispetto al cumulo materiale delle stesse sanzioni.
Nel tuo caso, invece, vorresti imporre al trasgressore un pagamento in misura ridotta per una somma ben più elevata di quella che pagherebbe con la semplice somma del doppio del minimo edittale delle due sanzioni (€ 1600 + € 1000 = € 2600).

Anche per quando riguarda la contestazione della seconda violazione ho qualche dubbio: mi pare logico che la seconda violazione sia assorbita dalla prima, perché è ovvio che se il tizio propone o concede in locazione - per finalità turistiche o per locazioni brevi - unità immobiliari o porzioni di esse per le quali non ha richiesto il CIN, non può esporre il CIN che non ha…
Sarebbe un po’ come contestare, a chi viene fermato alla guida di un veicolo senza avere conseguito la corrispondente patente di guida, anche la sanzione perché non aveva con sé la patente.

Il cumulo giuridico ex art.8 non si applica in questo caso perché il tizio non ha commesso 1 sola omissione ma 2, non lo ha chiesto e non lo ha esposto.

Art.13 ter c.10 del DL 145 espressamente prevede che “Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.”