Regione puglia- quesito: Il rappresentante legale di una società per l’attività di albergo, insieme all’obbligato in solido, violano l’Art. 13-ter, comma 6, Decreto-legge del 18/10/2023 n. 145 *(*Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale)
a) - PER NON AVER RICHIESTO IL CIN: Sanzione amministrativa pecuniaria da € 800,00 (ottocento/00) a € 8.000,00 (ottomila/00);
b )- per non aver esposto il CIN all’esterno della struttura alberghiera denominata “………………………” ubicato in Via…………– Comune di……………(Prov. Le): Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 (cinquecento/00) a € 5.000,00 (cinquemila/00).
Nel caso in parola è possibile applicare l’art. 8 delle l. 68981, rubricato come “Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative”, il quale dispone che “…chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.” e cioè far pagare (il doppio del minimo - € 1.600,00 X 3 = € 4.200,00)?
MODALITA’ DI ESTINZIONE …omissis…
NOTE
(1)– La Legge 15 dicembre 2023, n. 191 (conversione del D.L. 145/2023) introduce a livello nazionale, incluso in Puglia, l’obbligo del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per affitti brevi e strutture ricettive, con scadenza definitiva fissata al 1° gennaio 2025. Il codice va richiesto tramite la Banca Dati Nazionale (BDSR) del Ministero del Turismo ed esposto su annunci e immobili, pena sanzioni da 500 a 5.000 euro.
Punti chiave e obblighi in Puglia:
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Destinatari: Proprietari, gestori di strutture ricettive (alberghiere/extralberghiere) e locatori di immobili per finalità turistiche o brevi.
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Obblighi (dal 1° Gennaio 2025): Ottenere il CIN tramite la BDSR ed esporlo fuori dall’immobile e negli annunci online.
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Sicurezza Antincendio: Obbligo di estintori portatili e segnaletica di sicurezza (DM 13/10/2023).
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Coesistenza con CIS: In Puglia, il CIN si aggiunge al preesistente Codice Identificativo Struttura (CIS) regionale; entrambi vanno esposti.
(2)– Legge n. 689/1981 - Legge di depenalizzazione
Art. 8.
Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
Grazie per la risposta.
