D.L. 139/2021 e modifica Regolamento privacy- fototrappole

L"art. 9 del Decreto Legge 139 -2021, introduce una limitazione alla pressante “cappa” del Garante della privacy sull’attivita anche degli Enti Locali, in merito alla gestione e trattamento dati.
Gli Enti Locali esercitano il controllo sul territorio mediante la videosorveglianza, a duro prezzo in merito ad adempimenti molto stringenti (Regolamento comunale, informativa, D.P.I.A. ecc.).
L’introduzione del nuovo art. 9 che riporto in calce, potrebbe avere ripercussioni in materia di videosorveglianza attuata, per esempio, con il sistema di videotrappole per vigilanza ambientale non necessariamente in attività di P.G. per cui già interviene specifica direttiva Europea.
Più precisamente: può la Polizia Locale, alla luce della novità legislativa, utilizzare più serenamente le fototrappole anche per sanzionare gli incivili, senza il patema d’animo di rischiare una sanzione da parte del Garante, maggiore della violazione contestata all’incivile?

Fino a ieri, dovevi giustificare l’attività secondo i principi di cui a GDPR, fare valutazione d’impatto sul rischio, mettere informativa di primo e secondo livello.

Oggi potrebbe essersi attenuato questo rigore?
Ringrazio

Riporto l’art. 9

Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali

                           Art. 9 

  Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) All’articolo 2-ter:
    1. dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
      “1-bis. Il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorita’ indipendenti e le amministrazioni inserite nell’elenco di cui
      all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ da parte di una societa’ a controllo pubblico statale di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con
      esclusione per le societa’ pubbliche dei trattamenti correlati ad attivita’ svolte in regime di libero mercato, e’ sempre consentito se
      necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalita’ del trattamento, se non espressamente prevista da una norma
      di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, e’ indicata dall’amministrazione, dalla societa’ a controllo pubblico in
      coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicita’ all’identita’ del titolare del trattamento, alle finalita’ del trattamento e fornendo ogni altra informazione
      necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li
      riguardano.”;