D.L. 17 del 1 marzo 2022 - art.9 - semplificazioni per installazione di impianti a fonti rinnovabili

In relazione al recente D.L. 17/2022 - art.9 che recita: " … l’installazione, con qualunque modalita’, di
impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, … o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli
edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche’ nelle relative pertinenze, e’ considerata intervento di manutenzione ordinaria e non e’ subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 …"

pongo i seguenti quesiti:

  1. la classificazione di manutenzione ordinaria si riferisce alle sole opere funzionali alla connessione alla rete elettrica ( e pertanto gli impianti fotovoltaici a terra installati nelle aree di pertinenza degli edifici rimangono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e/o ad eventuali altre autorizzazioni)?

  2. se realizzo una nuova struttura di sostegno al fine di posizionare a copertura della stessa un impianto fotovoltaico, è necessaria la richiesta di autorizzazione paesaggistica per la sola struttura? (e di conseguenza la Soprintendenza non può mettere prescrizioni relativamente alla tipologia dell’impianto fotovoltaico)

oppure è da ritenersi manutenzione straordinaria l’intera opera (struttura+pannelli fotovoltaici) e pertanto non subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni, ecc. inclusa l’autorizzazione Paesaggistica?

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