Buonasera a tutti,
desidero sottoporre alla vostra cortese attenzione un quesito riguardante l’art. 4, comma 4-octies, del Decreto-Legge 25/2025, che al punto 3.3 recita: “Espletata la verifica di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b)-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”
Alla luce di quanto previsto dalla norma, vorrei porre il seguente quesito:
Nel caso in cui un ospedale, un’ASL o un’università abbiano necessità di assumere 20 amministrativi, ma non dispongano di proprie graduatorie vigenti, possono attingere da una graduatoria in corso di validità di un comune della stessa zona per coprire i posti vacanti, a condizione che i profili professionali siano sovrapponibili?
Pongo questa domanda poiché, nel testo normativo citato, si fa riferimento in modo generico alle “amministrazioni”.
Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e auguro a tutti una buona serata