ll DL 175/2025 stabilisce nuovi criteri per l’identificazione di aree idonee per gli impianti FER. Non è prevista una normativa transitoria. Nel caso un cittadino abbia presentato una PAS (istanza) al Comune, in data antecedente all’entrata in vigore del Decreto Legge (uno o due giorni prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2025), quale norma si applica? E’ opportuno sospendere il procedimento in attesa della conversione del decreto legge? Oppure rimane applicabile il D.Lgs n. 190/2024 art 15? Oppure, infine, si applica la nuova normativa, in quanto ciò che conta è la normativa esistente al momento dell’emanazione del provvedimento finale? Grazie.

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
In generale, nel diritto amministrativo, la questione dell’applicabilità delle norme nel tempo è regolata dal principio di irretroattività delle leggi, secondo cui una nuova norma ha effetto solo per il futuro e non modifica situazioni giuridiche già consolidate, a meno che la legge stessa non disponga diversamente. Tuttavia, esistono eccezioni a questo principio, come nel caso di norme interpretative o procedurali, che possono avere effetto retroattivo se non incidono su situazioni giuridiche consolidate.
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Teoria generale del diritto: La questione si inserisce nel dibattito più ampio sull’applicabilità delle norme nel tempo. Il principio generale è che si applica la legge vigente al momento in cui si realizza il fatto giuridico rilevante. Tuttavia, nel caso di procedimenti amministrativi, il fatto giuridico rilevante può essere considerato sia il momento della presentazione dell’istanza sia quello dell’adozione del provvedimento finale.
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Norme relative alla teoria: La normativa di riferimento include il principio di legalità amministrativa, sancito dall’art. 1 della legge 241/1990, che stabilisce che l’attività amministrativa si svolge secondo i criteri di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento.
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Esempi concreti: Nel caso specifico dell’identificazione di aree idonee per gli impianti FER e dell’applicazione del DL 175/2025, se non esiste una disposizione transitoria che regoli espressamente l’applicabilità della norma alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, si deve valutare se la norma ha natura sostanziale o procedurale. Se la norma incide sui requisiti sostanziali per l’approvazione degli impianti FER, potrebbe prevalere il principio di irretroattività. Se invece regola aspetti procedurali, potrebbe essere applicata anche ai procedimenti in corso.
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Conclusione sintetica: In assenza di una normativa transitoria specifica, l’applicabilità del DL 175/2025 a istanze presentate prima della sua entrata in vigore dipende dalla natura della norma (sostanziale o procedurale) e dall’interpretazione che ne daranno le autorità competenti. Non è possibile fornire una risposta definitiva senza conoscere i dettagli della normativa e del caso specifico. Potrebbe essere prudente consultare l’ente competente o un legale per valutare l’opportunità di sospendere il procedimento in attesa di chiarimenti.
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Bibliografia e link utili:
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” disponibile su Normattiva.
- Principi generali del diritto amministrativo, per un approfondimento si può consultare la letteratura giuridica specifica sull’argomento.
Il D.L. 175/2025, entrato in vigore il 22 novembre 2025 (essendo stato pubblicato in G.U. il 21 novembre), ha apportato modifiche strutturali al Testo Unico delle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024), ridefinendo le “aree idonee”.
Ecco l’analisi della situazione giuridica per una PAS presentata 1-2 giorni prima del 22 novembre:
1. Il principio “Tempus regit actum” e lo Ius Superveniens
Nel diritto amministrativo italiano, il principio generale è che l’amministrazione deve applicare la normativa vigente al momento in cui viene adottato il provvedimento finale (o al momento in cui si perfeziona il silenzio-assenso), e non quella vigente al momento della presentazione della domanda.
- Conseguenza: Se i nuovi criteri del D.L. 175/2025 (e le successive modifiche del D.Lgs. 178/2025) sono entrati in vigore mentre la pratica è ancora in corso (entro i 30 giorni di istruttoria della PAS), il Comune è tenuto ad applicare la nuova normativa.
2. L’applicabilità del D.Lgs. 190/2024 (Art. 15)
Il D.Lgs. 190/2024 rimane la base normativa (è il Testo Unico), ma il D.L. 175/2025 ne ha riscritto parti fondamentali (inserendo ad esempio gli articoli 11-bis, ter, quater).
- Se l’istanza è stata presentata prima del 22 novembre, ma non era ancora “perfezionata” (cioè non erano passati i 30 giorni per l’efficacia della PAS), la nuova definizione di area idonea introdotta dal D.L. 175/2025 diventa il parametro di valutazione.
- Nota importante: Esiste un’eccezione interpretativa che è emersa con il successivo D.Lgs. 178/2025 (in vigore dall’11 dicembre 2025), il quale tende a preservare i procedimenti già avviati. Tuttavia, per il “buco” temporale tra novembre e dicembre, la giurisprudenza spesso impone l’applicazione dello ius superveniens.
3. Sospensione del procedimento: è opportuna?
In linea di principio, la Pubblica Amministrazione non può sospendere un procedimento in attesa della conversione in legge di un decreto legge.
- Il Decreto Legge è una fonte del diritto pienamente efficace dal giorno della sua entrata in vigore.
- Il Comune deve agire sulla base delle norme vigenti “oggi”. Sospendere il termine di 30 giorni della PAS senza una base normativa specifica per la sospensione (es. richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90) configurerebbe un’omissione o un ritardo illegittimo.
In conclusione: Ad oggi, la tesi prevalente è che si applichi la nuova normativa (D.L. 175/2025 che integra il D.Lgs. 190/2024), poiché l’amministrazione deve verificare i requisiti di idoneità dell’area al momento in cui la PAS acquisisce efficacia.
Ecco i dettagli tecnici:
1. Assenza di clausole di salvaguardia nel D.L. 175/2025
Il testo del decreto, così come emanato, non contiene una disciplina transitoria specifica per i procedimenti pendenti presentati nei giorni immediatamente precedenti alla sua entrata in vigore.
- Molti analisti legali e studi di settore (come evidenziato dai primi commenti tecnici al decreto) hanno aspramente criticato questa “lacuna”, sottolineando che l’assenza di un regime transitorio crea un grave problema di certezza del diritto per chi ha presentato istanze (come la PAS) poco prima del 22 novembre.
2. Il rapporto con il D.Lgs. 190/2024 (Art. 15)
Sebbene l’art. 15 del D.Lgs. 190/2024 (il Testo Unico) stabilisca i criteri generali per i regimi amministrativi, il D.L. 175/2025 agisce come norma sopravvenuta che modifica la definizione stessa di “area idonea”.
- In assenza di una norma che dica “le domande presentate prima del 22/11 restano soggette alla vecchia norma”, scatta il principio del tempus regit actum.
- Poiché la PAS non è un provvedimento istantaneo ma richiede un’istruttoria di 30 giorni per il consolidamento dell’efficacia, se durante questi 30 giorni cambia la legge, il Comune è obbligato a verificare la conformità alla nuova legge vigente.
3. Restrizioni immediate (l’esempio del “buffer”)
Il rischio concreto per una PAS presentata il 20 o 21 novembre riguarda le aree che hanno subito una “riduzione”:
- Ad esempio, il D.L. 175/2025 ha ridotto la fascia di rispetto (buffer) intorno alle zone industriali da 500 a 350 metri.
- Se l’impianto previsto dalla tua PAS si trova a 450 metri, era “in area idonea” il 21 novembre, ma è diventato “in area non idonea” il 22 novembre. Senza clausola di salvaguardia, il Comune potrebbe rilevare la non conformità dell’istanza ai nuovi parametri.
4. Cosa monitorare (Conversione e Correttivo)
La situazione è in evoluzione per due motivi:
- Legge di Conversione: È molto probabile che durante il dibattito parlamentare per la conversione in legge del D.L. 175 (entro 60 giorni) venga inserito un emendamento con una clausola di salvaguardia per i “procedimenti avviati”. Tuttavia, al momento questa clausola non esiste.
- D.Lgs. 178/2025 (Correttivo): Entrato in vigore l’11 dicembre 2025, questo decreto ha integrato ulteriormente il Testo Unico. È necessario verificare se in questo secondo testo siano state inserite precisazioni sui regimi transitori per sanare il vuoto del D.L. 175.
In sintesi: Ad oggi, per una PAS presentata il 20 novembre, il Comune si trova in una posizione difficile: legalmente dovrebbe applicare il D.L. 175/2025 (più restrittivo), ma la mancanza di una norma transitoria espone ogni decisione a possibili ricorsi. La sospensione formale non è consentita, ma spesso i Comuni utilizzano “richieste di integrazioni” per guadagnare tempo in attesa della conversione del decreto.