D.lgs 36/2023 scomputo manodopera e ribassi

Buonasera professore, ho in dubbio:

ai sensi dell’art. 41 c. 14 del 36 l’importo della manodopera non è soggetto a ribasso così come la sicurezza.

l.o.e. Può (dimostrandolo) prevedere un importo per la manodopera inferiore (o superiore) a quello stabilito dall’amministrazione.

Ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia (nel caso di piu di 15 offerte valide) si procede con il criterio disciplinato dall’Allegato II.2.

ipotizziamo che l’importo soggetto a ribasso sia 100 e l’importo per la manodopera 20. Le imprese mi applicano la percentuale di ribasso su 100 (e fin qui tutto bene) così stabilisco tranquillamente chi è l’aggiudicatario… .il problema sorge se uno o più o.e. dichiarano un costo della manodopera inferiore o superiore a quello fissato dalla s.a. , ovvero all’importo ribassato offerto aggiungo l’importo della manodopera da lui dichiarato in sede di offerta (che potrebbe essere 17, 18, 22, 24 etc) o l’importo stabilito dalla s.a.?

spero di essere stato sufficientemente chiaro nell’esposizione

la ringrazio anticipatamente per la sua cortese disponibilità

buonaserata gian marco spada

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda l’interpretazione dell’articolo 41, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016, come modificato dal Decreto Legislativo n. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti), in particolare per quanto concerne il trattamento dell’importo della manodopera e della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso, e la loro incidenza sull’individuazione della soglia di anomalia nelle procedure di gara.

Teoria Generale del Diritto:
Nel diritto degli appalti pubblici, la normativa stabilisce criteri specifici per la formulazione delle offerte economiche da parte degli operatori economici (o.e.) partecipanti a una gara d’appalto. L’obiettivo è garantire la trasparenza, la concorrenza leale e l’efficienza nella spesa pubblica, proteggendo al contempo i diritti dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro.

Norme Relative alla Teoria:

  • Art. 41, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs. 36/2023): Stabilisce che l’importo relativo alla manodopera e alla sicurezza non è soggetto a ribasso d’asta. Questo significa che, nella formulazione dell’offerta economica, l’importo destinato alla manodopera deve essere considerato fisso, così come quello per la sicurezza, al fine di non compromettere i diritti dei lavoratori e gli standard di sicurezza.
  • Allegato II.2 del D.Lgs. 50/2016: Fornisce il criterio per l’individuazione della soglia di anomalia, che è particolarmente rilevante nel caso di gare con un elevato numero di offerte valide.

Esempio Concreto:
Se l’importo totale soggetto a ribasso è di 100 e l’importo per la manodopera è fissato a 20, le imprese applicheranno il ribasso solo sull’importo di 100. Tuttavia, se un operatore economico dichiara un costo della manodopera inferiore o superiore a quello stabilito dall’amministrazione (ad esempio, 17 o 22), sorge il dubbio su quale importo considerare per la valutazione dell’offerta: quello dichiarato dall’o.e. o quello fissato dall’amministrazione.

Conclusione Sintetica:
La normativa intende che l’importo relativo alla manodopera, così come fissato dall’amministrazione, non debba essere soggetto a ribasso. Pertanto, per la valutazione delle offerte e l’individuazione della soglia di anomalia, l’importo per la manodopera considerato dovrebbe essere quello stabilito dall’amministrazione, indipendentemente dall’importo dichiarato dall’operatore economico. Questo approccio garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori e degli standard di sicurezza. Tuttavia, è fondamentale verificare le disposizioni specifiche del bando di gara e le eventuali linee guida fornite dall’amministrazione aggiudicatrice per assicurarsi di interpretare correttamente la normativa.

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Bibliografia: