D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Art. 30 (L) Modalità per la legalizzazione di firme

  1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.
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Approfondimenti

http://www.prefettura.it/ancona/contenuti/45047.htm

https://www.fi.camcom.gov.it/registri-albi-e-certificazioni/commercio-estero/legalizzazione-della-firma