D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Art. 75 (R) Decadenza dai benefici

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)

Cass. pen. Sez. III Sent., 24/03/2021, n. 24857 (rv. 281427-01)

È configurabile il reato previsto dall’art. 19, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui chi, a corredo della presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (cd. SCIA), attesti falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al precedente comma 1, versa in una situazione di dubbio, essendo questo compatibile con il dolo eventuale.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 19/02/2021, n. 2059

In caso di presentazione di documentazione falsa da parte di uno straniero al fine di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno non è determinante che si abbia certezza circa il reato di falsificazione e su chi l’abbia materialmente commesso, considerato che, da una parte, l’art. 5, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 286/1998, sanziona penalmente non solo chi ha materialmente commesso la contraffazione o l’alterazione di documenti, ma anche chi abbia soltanto utilizzato documenti contraffatti o alterati per il rilascio di un titolo di soggiorno, dall’altra, l’ordinamento generale prevede sic et simpliciter la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, in caso, appunto, di non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell’art. 76 dello stesso plesso normativo.

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Cass. pen. Sez. V Sent., 14/10/2020, n. 31833 (rv. 279834-01)

Integra il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. (In motivazione la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non rileva la qualificazione della dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 46 o dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, atteso che l’art. 76 del medesimo d.P.R. punisce indifferentemente le falsità compiute negli atti elencanti nelle suddette norme).

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Come è fatta una dichiarazione sostitutiva

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