D.p.r. 380/2001

Buongiorno.
Con il D.L. 28/10/2020, n. 137, è stato disapplicato il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Prima se non sbaglio tale termine era di gg 90 e poi di 180.
Le domande sono:

  1. sin quando tale termine s’intende disapplicato?
  2. per un chiosco che avrebbe dovuto smontarsi cioè rimuoversi entro il termine dei 90 gg. (ossia prima delle modifiche apportate dalla normativa sulla pandemia) quali conseguenze?
    Grazie per la risposta

DL n. 137/2020 - art. 9-ter, comma 5:

  1. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380

DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-bis):

bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;


Quali coseguenze… fabbricato senza permesso di costruire. Vedi anche la tua legge regionale

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A proposito dell’art 6 del dpr 380/2001 lettera e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee …(lettera così sostituita dall’art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 120 del 2020)
Pongo il seguente quesito … è possibile ripresentare la cil per opere temporanee e contingenti più di una volta? (Ovviamente smontando l’opera allo scadere dei 180 giorni e rimontandola successivamente )
Se fosse così si potrebbe configurare un’opera che permane in sito per anni (seppur con brevi paese dovute allo smontaggio). … e secondo me verrebbe meno il concetto di contingenza.
Cosa ne pensate?

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Penso di sì, sarebbe un’elusione normativa. Un conto è l’opera stagionale e un conto è quella per esigenze temporanee: temporaneità della sua finalità. Se viene reiterata occorre il titolo abilitativo per l’opera fissa

E qual’è qundi il titolo abilitativo per il dehor stagionale di un bar?
E, per i dehor permanenti?
Prendiamone come esempio uno semplice, costituito da: pedana rialzata in legno parapetti perimetrali in vetro e metallo, chiusure laterali a tenda retrattile.

Credo che debbano essere disciplinari da appositi regolamenti che ne stabiliscano caratteristiche e periodicità… potendo in questo caso essere considerati opere stagionali eventualmente…. Ma sicuramente non opere contingenti ai sensi del dpr 380/2001

Scusami per l’insistenza. E se il comune non ha adottato un regolamento a quale regime vanno sottoposti, rilevando, tali manufatti, sia sotto l’aspetto urbanistico che edilizio: il regime del PdC?

In assenza di regolamenti comunali, a mio avviso, dobbiamo inquadrare l’intervento ai sensi della normativa vigente ovvero il D.P.r. 380/2001:

  1. Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. equinquies) + definizioni del Glossario edilizia libera;
  2. CILA (in via residuale) art.6 bis del D.P.r. 380/2001 laddove l’intervento non sia riconducibile all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del medesimo D.P.R.;
  3. Permesso di Costruire laddove la struttura/manufatto comporti la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio (ad esempio mediante la realizzazione di opere di fondazione o dove si configuri come aumento della cubatura).

In riferimento alla tipologia di manufatto portata in esempio, sicuramente no edilizia libera ni cila, molto probabile pdc.

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