D.p.r. 445/2000 - dichiarazioni sostitutive per cittadini non comunitari

Buongiorno,

seguendo il corso di diritto ed esercitandomi con i test ho trovato questa domanda, che secondo me tra le risposte non contiene quella giusta. Infatti la a) non è corretta perché il cittadino italiano potrebbe anche produrre dichiarazione sostitutiva per stati/fatti/qualità attestabili da un’autorità comunitaria, mentre il cittadino extracomunitario no. La b) non è corretta perché i cittadini extracomunitari non possono produrre dichiarazioni sostitutive per stati/fatti/qualità attestabili da un’autorità di uno Stato comunitario, quindi non sempre. La c) è relativa al comma 3 dell’art. 3 del Dpr 445/2000 e fa riferimento alle casistiche escluse da quelle elencate al comma 2. La d) è palesemente sbagliata. A mio parere la risposta corretta potrebbe essere: possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art.li 46 e 47 del Dpr 445/2000 limitatamente a stati/fatti/qualità attestabili o certificabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Che ne pensate?

Grazie mille

P.s. il sito in cui ho trovato la domanda mi indicava giusta la C

4.046) I cittadini stranieri non appartenenti alla Unione europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello stato italiano possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art.li 46 e 47 del dpr 445/2000?

a) Si, come i cittadini italiani.
b) Si, sempre.
c) In applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza.
d) No, mai.

“I cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive soltanto se regolarmente residenti in Italia, cioè iscritti all’anagrafe della popolazione residente, limitatamente a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.”
Questa è la risposta ufficiale del Ministero degli Affari Esteri, sulla base della circolare n. 4 del 12/04/1999 pubblicata sul sito istituzionale.

Al di fuori dei suddetti casi previsti, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Questo lo aggiunge l’art. 3 del DPR 445/2000.

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In generale, la dichiarazione sostitutiva deve sostituire, appunto, un qualcosa che la PA italiana può oggettivamente verificare con la normale attività d’ufficio

Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive, sempre da parte di cittadini extraeuropei in Italia, relative al permesso di soggiorno essendo questo rilasciato dalla Questura credo sia pacifico che possono essere utilizzate. Mentre per il visto che è rilasciato dall’Ambasciata o Consolato Italiano possono essere utilizzate? Dovendo procedere ai controlli nel visto e nel permesso di soggiorno, non so se sia apposta la dicitura di cui all’art. 40 c.2 del DPR, ma nel caso in cui ci sia, non posso chiedere una copia del visto e del permesso, devo quindi chiedere ex art 43 e 71 del DPR. La Questura, non so se a qualcuno è mai capitato risponde? e l’Ambasciata e il Consolato? si procede allo stesso modo, cioè si chiede ex art 43 e 71 del DPR?
Se non c’è la dicitura posso chiedere una copia del visto e del permesso? Giusto?
Grazie