Dalla carenza di programmazione non discende, di per sé, un effetto automaticamente invalidante sulle procedure di affidamento successive - Giurisprudenzappalti Dalla carenza di programmazione non discende, di per sé, un effetto automaticamente invalidante sulle procedure di affidamento successive - Giurisprudenzappalti
Consiglio di Stato n. 5561/2021: la carenza di programmazione non invalida automaticamente l’affidamento senza artificioso frazionamento
CONTENUTO
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5561/2021, ha chiarito il rapporto intercorrente tra gli obblighi di programmazione e la validità delle procedure di affidamento. Secondo i giudici di Palazzo Spada, la mera carenza di programmazione non produce, di per sé, un effetto automaticamente invalidante sull’affidamento successivo.
Sebbene la programmazione abbia natura obbligatoria e rivesta un ruolo cruciale per garantire la trasparenza e una corretta pianificazione dell’attività amministrativa, l’illegittimità dell’appalto scatta solo quando l’assenza di programmazione si combina con altri indici sintomatici di irregolarità.
In particolare, il ragionamento giuridico si è concentrato sulla violazione dell’art. 21 e dell’art. 35, comma 6, d.lgs. 50/2016. L’effetto invalidante discende dal momento in cui l’assenza di una preventiva pianificazione risulti funzionale a un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere le soglie comunitarie o le procedure di evidenza pubblica. La magistratura amministrativa valuta dunque l’insieme degli indici per verificare se il comportamento della PA integri una frammentazione elusiva degli affidamenti.
CONCLUSIONI
In sintesi, l’assenza di un atto di programmazione non determina la caducazione automatica dei contratti stipulati, a meno che non emerga un disegno volto a frazionare artificiosamente l’oggetto dell’affidamento per aggirare i vincoli di legge previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale assicurare il rispetto degli obblighi di programmazione per evitare contestazioni in sede di contenzioso o rilievi da parte degli organi di controllo. Tuttavia, operativamente, l’attenzione deve essere massima nell’evitare il frazionamento elusivo (art. 35, comma 6), poiché la combinazione tra carenza di programmazione e frammentazione degli affidamenti espone l’atto all’annullamento e il funzionario a potenziali responsabilità per la violazione dei principi di trasparenza e concorrenza.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto dei Contratti Pubblici e del Diritto Amministrativo. È un importante collegamento con gli istituti della trasparenza e della pianificazione amministrativa. In sede d’esame, il candidato può citare il principio di “non automaticità” dell’invalidità, distinguendo tra il vizio meramente formale della programmazione e quello sostanziale dell’elusione delle soglie di affidamento.
PAROLE CHIAVE
Programmazione, Consiglio di Stato, art. 35 d.lgs. 50/2016, Frazionamento artificioso, Affidamento, Contratti pubblici, Trasparenza amministrativa.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Consiglio di Stato, n. 5561/2021: Sentenza che definisce il perimetro dell’effetto invalidante della mancata programmazione in relazione al frazionamento artificioso.
- Art. 21, d.lgs. 50/2016: Disciplina gli obblighi di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici.
- Art. 35, comma 6, d.lgs. 50/2016: Norma che vieta il frazionamento artificioso degli appalti allo scopo di escluderli dall’applicazione delle soglie comunitarie.
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