Danno da malpractice medica di oltre 1.800.000 euro, ma il medico risarcira' solo 20.000 euro circa - Ius & management https://share.google/lDuYgnZ4oMz0JDB0q

Danno da malpractice medica di oltre 1.800.000 euro, ma il medico risarcira’ solo 20.000 euro circa - Ius & management Danno da malpractice medica di oltre 1.800.000 euro, ma il medico risarcira' solo 20.000 euro circa - Ius & management

Danno Malpractice: La Rivalsa del Medico e le Responsabilità della Struttura Sanitaria

CONTENUTO

Il tema della responsabilità in ambito sanitario è di grande rilevanza, soprattutto in relazione ai casi di malasanità. La Legge Gelli (L. 24/2017) ha introdotto un sistema di responsabilità che distingue tra la responsabilità della struttura sanitaria e quella del medico. In un caso recente, una struttura sanitaria è stata condannata a risarcire oltre 1,8 milioni di euro per danni a un paziente, ma ha potuto esercitare un’azione di rivalsa nei confronti del medico responsabile, limitata a soli 20.000 euro.

La responsabilità della struttura sanitaria è di tipo contrattuale e primaria, il che significa che il paziente deve dimostrare solo il pregiudizio subito e il nesso causale con l’azione della struttura. Questo approccio semplifica il processo per il paziente, che non deve provare la colpa della struttura, ma solo l’esistenza del danno e il legame con l’evento dannoso.

D’altra parte, il medico, pur essendo coperto da un’assicurazione, è responsabile solo per la quota di rivalsa in caso di colpa grave. La Legge Gelli stabilisce che la rivalsa può essere esercitata solo per danni causati da colpa grave, e il limite di tale rivalsa è fissato a circa 20.000 euro (art. 10 L. 24/2017). Questo significa che, anche in caso di danni molto elevati, il medico potrebbe essere chiamato a rispondere solo per una frazione del danno totale.

In merito ai risarcimenti, si utilizzano tabelle specifiche, come quelle previste dal DPR 13/1/2025 n.12 per le macrolesioni superiori al 10%, o l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (DM 18/7/2025) per danni di entità minore. Tuttavia, l’IVASS ha evidenziato alcune criticità nel sistema, come l’alta auto-ritenzione delle compagnie assicurative e i limiti imposti dalla Legge Gelli.

Infine, è importante notare che i termini di prescrizione per le azioni di risarcimento variano: 10 anni per la struttura sanitaria e 5 anni per il medico.

CONCLUSIONI

La Legge Gelli ha introdotto un sistema di responsabilità che, sebbene semplifichi il percorso per il paziente, presenta delle limitazioni significative per i medici. La possibilità di rivalsa limitata a 20.000 euro può risultare insufficiente in casi di danni ingenti, evidenziando la necessità di una revisione delle norme in materia di responsabilità sanitaria.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti nel settore sanitario, è fondamentale comprendere le dinamiche della responsabilità professionale e le implicazioni legali della Legge Gelli. La conoscenza di queste norme è essenziale per una corretta gestione delle pratiche sanitarie e per la tutela dei diritti dei pazienti.

PAROLE CHIAVE

Malasanità, responsabilità sanitaria, Legge Gelli, rivalsa, colpa grave, risarcimento, prescrizione.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Legge 24/2017 (Legge Gelli)
  2. DPR 13/1/2025 n.12
  3. Codice delle Assicurazioni (art. 139)
  4. DM 18/7/2025
  5. IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

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