DDL semplificazione e digitalizzazione - approvazione

Il DDL rubricato Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese è in dirittura di arrivo. In ogni caso ATTENDIAMO la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Vedi: C 2655 - Semplificazione procedimenti

Segnalo i seguenti articoli:

Art. 34 - Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche

  1. All’articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno, nonché della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

2-ter. L’attività oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

2-quater. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni


Art. 27 - Modifica all’articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell’istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione

  1. All’articolo 44, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «a pubblicizzare l’istanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato»;

b) dopo le parole: «caratteristici dell’impianto» sono inserite le seguenti: «tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell’istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241»


Vedi anche la SCIA per l’irrorazione aerea di cui all’art. 6 - le modifiche alla disciplina CUP di cui all’art. 8 - l’art. 10 sulle guide alpline - l’art. 11 sulle aree parcheggio degli alberghi - l’art. 40 sull’edilizia riferita a immobili vincolati - l’art. 50 sulla interminabile questone dei dehors - l’art. 60 sui servizi resi in farmacia - l’art. 66 sulla eliminazione del silenzio-assenso per la c.d. licenza preziosi

@AlbertoV @MarcoC90