Decadenza concessione posteggio extramercatale - affitto azienda

Concessione comunale settore alimentare-somministrazione di alimenti e bevande, chiosco su area pubblica posteggio extramercatale rilasciata nel 2008 con convenzione firmata, dopo assegnazione bando e rinnovata con determina dirigenziale per ulteriori 10 anni nel 2018 sempre a GM ditta individuale.
nel 2014 GM ditta individuale, con il parere del comune e rogito notarile, affitta l’azienda oggetto della concessione.
nel 2017 GM ditta individuale viene cancellata in camera di commercio, Il motivo della cancellazione in CCIAA è questo:
nel Luglio 2017 ricevo una cartella esattoriale relativa ad un pagamento CCIAA per l’anno 2014, chiedo info al mio consulente del lavoro che mi risponde per email: sono rimasto sorpreso da questa cartella, ho chiamato la Camera di Commercio ed ho appreso che la sua ditta individuale non risulta essere mai stata cancellata, quindi i diritti annuali CCIAA , che io non le ho fatto pagare fino ad oggi , dovevano essere pagati visto che l’imprenditore individuale che affitta la sua unica azienda perde i requisiti di imprenditorialità, ogni qualvolta l’affitta viene chiesta la cancellazione al registro imprese della CCIAA. Nel novembre 2022 ricevo dal comune la decadenza della concessione a causa della mia cancellazione in CCIAA avvenuta nel 2017, prima del rinnovo. Chiedo era venuto meno il requisito necessario per il mantenimento del titolo concessorio nonostante ci fosse un contratto d’affitto d’azienda stipulato con una ditta regolarmente iscritta a sua volta in CCIAA? Grazie

Da sempre, quella che hai descritto, è una situazione normalissima. L’imprenditore individuale che affitta la sua unica azienda perde i requisiti di imprenditore ed è cancellato in CCIAA. Anche da un punto di vista amministrativo, la questione è sempre stata pacifica senza nessuna ripercussione su sulla concessione. Nel 2020, però, le cose sono cambiate. Senza entrare troppo nei dettagli, il legislatore, nel prevedere le regole per i rinnovi taciti delle concessioni a seguito della complessa questione dei vari regimi transitori sulle scadenze, ha posto delle condizioni necessarie di procedibilità. Fra queste, quella dello status di impresa attiva relativamente alla impresa proprietaria di azienda. Vedi il DL 34/2020, art. 181 e il DM 25/11/2020 “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche”.

In sintesi, il comune è stato chiamato a fare varie verifiche fra cui (testualmente) l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività

La verifica dello status di impresa diverso da quello di “attiva” ha posto i comuni nel dovere di dichiarare la decadenza. La norma ha specificato che la verifica doveva riguardare, come già detto, l’impresa proprietaria di azienda. Lo status dell’impresa conduttrice di azienda (affittuaria) non era rilevante a queto fine specifico.

Posso aggiungere che il comune, nel fare tutto questo, avrebbe dovuto, come in tutti i procedimenti (si tratta di regola generale), garantire la sufficiente partecipazione procedimentale del destinatario del provvedimento. Al limite, l’affitto avrebbe potuto trasformarsi in vendita.

A parere mio è una condizione legale poco ragionevole che cozza con il diritto del proprietario di poter disporre della sua azienda seguendo le regole del CC sull’affitto di azienda. È vero che la motivazione è quella di togliere la speculazione ma, per come la vedo io, non mi pare molto compatibile con i principi di base del nostro ordinamento che riguardano il diritto reale di proprietà. Quindi, da un punto di vista civilistico resta una situazione normalissima ma da quello amministrativo diventa ostativa. Alla fine, però, la legge è legge.

Spero di aver centrato il problema.

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Si, l’unica cosa che mi rattrista è stato quel rinnovo del 2018, fatto da una amministrazione senza nessun controllo e l’aver investito molti soldi nella costruzione nel manufatto di 100 mq. bonificando a spese mie anche l’intera area, infatti, all’atto del bando era uno spazio dove non c’era niente, solo asfalto. Sicuramente l’ amministrazione comunale voleva rientrarne in possesso prima della scadenza 2028 (attività ben decollata commercialmente). Non sono stata avvisata nemmeno dell’avvio al procedimento di decadenza e a niente sono valse le memorie art 10 l. 241/1990. La ringrazio molto per il tempo che ha dedicato nella tempestiva e gentile risposta.

sono di nuovo a scrivere, è una cosa che mai avrei pensato.
La mia concessione su area extramercatale è citata su questa nota informativa del suap pubblicata negli avvisi non art.37 del comune. Metto qui sotto il link
Disposizione N° 4 del 21/12/2020 Serv. Sviluppo Economico
Questa nota della quale io non ho mai saputo dell’esistenza, precisa che non rientrano nella procedura in oggetto: i n. 3 posteggi concessionati in attuazione del Piano Particolareggiato della
Costa Urbana e del promontorio del Falcone, approvato con deliberazione di CC
n. 38 del 26/04/2006 e s.m.i. ubicati in Viale del Popolo, in Largo Fattori ed in
loc. Calamoresca, che hanno scadenza nel 2028 e 2029 in quanto rilasciate nel
2008 e nel 2009 con la formula “anni 10 + 10”; e la mia concessione è in loc. Calamoresca una delle tre citate in questa nota.
A questo punto avrei bisogno di capire, la mia normativa di riferimento rimane sempre questa DL 34/2020, art. 181 e il DM 25/11/2020 anche se la scadenza era regolata da una concessione ben precisa in un area extramercatale appartenente ad un piano particolareggiato?
e se si, indipendentemente dalla scadenza della concessione, il comune avrebbe dovuto attivare il procedimento per il rinnovo come ha fatto per tutti gli altri? sarebbe stata buona norma avvisare entro il 30 giugno 2021 anche i tre esclusi dal rinnovo? La responsabile del suap mi ha chiamata il 21 settembre 2021 chiedendomi alcune informazioni ma io, all’oscuro di tutto e non conoscendo la materia, l’ho messa in contatto con lo studio commerciale che ha seguito subito la pratica di re-iscrizione in data 9 novembre 2021. Se la telefonata fosse avvenuta entro il 30 giugno 2021 e non dopo le ferie, sarei stata salva? oppure la mia normativa di riferimento potrebbe essere un’altra?
Infatti, il Tar respinge in “fase cautelare” la mia richiesta: “dalla fine del 2017 la convenzione stipulata il 31/7/2008, relativa alla concessione d’uso del terreno comunale di cui si discute non era più riferibile alla ricorrente (che l’aveva a suo tempo sottoscritta in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale), era quindi venuto meno il requisito necessario per il mantenimento del titolo concessorio, presupposto a sua volta indispensabile per il legittimo esercizio dell’attività commerciale; ciò legittimava l’adozione del provvedimento impugnato, risultando ininfluente la successiva reiscrizione dell’impresa individuale MG Registro delle Imprese in data 9/11/2021” sono in attesa della sentenza, purtroppo non so come fare. Grazie

Da quello che comprendo la tua era una concessione NON in scadenza, quindi ad essa NON si è applicata la procedura di rinnovo ex lege ai sensi del DL 34/2020, art. 181 e il DM 25/11/2020. Scadendo nel 2028 o nel 2029, non è stata “toccata” in quella fase.

Le procedure si applicavano alle concessioni in scadenza al 31/12/2020 (poi congelate fino al 30/06/2022) ma restano quelle.

Adesso c’è una novità normativa, vedi qua: Legge 30 dicembre 2023, n. 214 - legge concorrenza 2022 - Commercio AAPP

Tieni conto che la LR 62/2018 prevede la necessità dell’iscrizione come impresa attiva come condizione obbligatoria a prescindere fin dal 2019. Vedi l’art. 127

… Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera

[…]

c bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per l’attività per l’esercizio della quale la concessione era stata rilasciata, salvo che l’inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività


Detto questo, se è stato applicato l’art. 127, a maggior ragione occorreva una comunicazione di avvio procedimento soggettiva


Chiudo dicendo che questo tipo di vicende sono complesse. Il forum non può e non vuole sostituirsi a una consulenza legale specifica.

Sto solo cercando di capire quale sia la legge che ho infranto, dal momento che nella decadenza non è citata nessuna normativa di riferimento e mai ho ricevuto comunicazione di avvio al procedimento soggettiva dalla responsabile del suap del comune.
Grazie come sempre per la disponibilià.

mi scuso, rileggendo credo di essermi essermi espressa male nella mia risposta precedente, il procedimento di avvio l’ho ricevuto per la decadenza della concessione nel 2022. Al momento del rinnovo del 31.7. 2018, con la cancellazione cciaa già in essere perchè avvenuta nel 2017, il comune me l’ha rinnovata senza nessun controllo evidente. IL SUAP avrebbe dovuto seguire una procedura specifica per questo tipo di rinnovo 10+10?