Decadenza concessione suolo pubblico per mancato pagamento suolo pubblico e cessione ramo d'azienda

Buongiorno,
stavamo per pubblicare il provvedimento di rinnovo/decadenza delle concessioni di posteggio a durata dodecennale, quando ci troviamo in una situazione da risolvere: il soggetto X titolare della concessione di posteggio Y che nel provvedimento (ancora da pubblicare) vedeva dichiarata decaduta la concessione per mancato pagamento del canone (come da regolamento Comunale) ha presentato una pratica al Suap di vendita di ramo d’azienda al soggetto Z. Cosa fare adesso? Spostare la verifica dei requisiti sul soggetto Z e tenere fermo il provvedimento di rinnovo fino al compimento delle verifiche o dichiarare comunque la decadenza al soggetto X e comunicare al soggetto Z di presentare nuova istanza di occupazione suolo pubblico? Grazie mille per una risposta

il subingresso non muta la situazione giuridica complessiva in riferimento a quella azienda. Questo nel bene e nel male. In senso generale, con il subingresso, quindi con un effettivo contratto di trasferimento dell’azienda, è come se ci fosse una sostituzione soggettiva ma la sfera giuridica sostanziale afferente a quell’attività resta tale. In positivo, quando, ad esempio, il subentrante può usufruire dei c.d. diritti acquisiti, in negativo, come nel caso di specie.

Vedi, per esempio, il TAR Roma n. 3/2016. Riguarda la decadenza per inattività prolungata: a nulla rileva il fatto che vi siano intercorsi dei subingressi:

…Il subentro si è così verificato nello stato di fatto e di diritto proprio del titolo ceduto, ovvero la soggezione della licenza al periodo di sospensione dell’attività accertato dall’ufficio nei termini di cui si è detto.

Va precisato che non è oggetto del presente giudizio l’analisi circa le modalità e le condizioni di trasferimento della licenza di pubblico esercizio tra privati, ma va chiarito che, mentre tra le parti private (titolare e cessionario o subentrante) la circolazione del titolo è regolato dall’accordo e dalla legge civile, nei confronti della PA nessun trasferimento di titolarità o subentro può determinare una novazione della disciplina amministrativa della licenza, che resta regolata dal provvedimento amministrativo.

Pertanto, laddove una licenza di somministrazione alimenti e bevande venga trasferita dal precedente titolare ad un soggetto subentrante, la relativa voltura (che dipende dalla regolamentazione amministrativa del titolo*) comporta la piena continuità della situazione giuridica trasferita nei confronti della PA**.*

In questo senso, il titolo è circolante nelle condizioni che risultano dalla regolamentazione amministrativa applicabile, e quindi sommando in capo ai diversi titolari il periodo massimo di sospensione dell’attività per dodici mesi: altrimenti opinando sarebbe davvero semplice eluderne le prescrizioni, semplicemente cedendo la licenza e così potendo contare su una sospensione praticamente indeterminata.

Da ciò deriva che il titolo concretamente trasferito tra le parti è circolato con quello specifico contenuto che era stato determinato dall’accertamento operato dall’Ufficio nei confronti della società XXXX S.r.l. e dal conseguente provvedimento (costitutivo) di delimitazione del periodo di sospensione legittima alla data del 15.12.2015.

Per questa ragione, le doglianze delle odierne ricorrenti, in quanto subentrate in un titolo già scaduto al momento del trasferimento, potranno essere affidate solo alla ordinaria garanzia che incombe sul cedente, nei termini in cui è assunta da quest’ultimo; ma non possono rilevare sul piano amministrativo nei confronti dell’Ente.

[…]

Infatti, (con riferimento agli argomenti del ricorso introduttivo della società YYYY S.r.l.), avendo la decadenza dal titolo efficacia di legge (rispetto alla quale il relativo provvedimento amministrativo ha natura vincolata, dovendo solo accertare il relativo presupposto in fatto) non vale eccepire che il subentro è stato dichiarato dalla società XXXX S.r.l. prima della dichiarazione di decadenza, perché quest’ultima opera i propri effetti ricognitivi in relazione al titolo ed agli specifici antecedenti di fatto che dunque consentono all’Amministrazione di pronunciarne gli esiti in capo al soggetto nel frattempo subentrato; non soccorre la domanda l’eccepita violazione dello schema procedimentale invocato, perché il principio di tipicità opera in relazione all’assetto d’interessi che, nel caso di specie, è determinato dalla legge; inoltre (quanto ai motivi aggiunti per quanto sin qui non già esaminato), essendo correttamente accertato il presupposto previsto dalla legge per il verificarsi dell’effetto decadenziale, non è configurabile alcun provvedimento espropriativo o avente natura similare, come prospettato nell’ultimo dei motivi aggiunti.


Quindi, se il titolo decadenziale è esecutivo, l’ultimo subentrante può essere sicuramente avvertito affinché si tuteli di fronte al dante causa. Se non è esecutivo e il subentrante potesse sanare pagando il debito, allora, nei confronti di quest’ultimo, andrebbe emessa una comunicazione di avvio procedimento dando un termine adeguato al versamento.

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La ringrazio molto, le sue risposte sono sempre precise ed esaurienti. Provvedo