Buongiorno,
Vi contatto per tentare di risolvere una questione per me veramente importante.
Vi scrivo lo stralcio di un bando effettuato da due Comuni in convenzione, i posti erano uno per il Comune A e due per il Comune B:
“Ai candidati utilmente inseriti nella graduatoria finale è consentito di rinunciare alla proposta di assunzione per non più di due volte, in relazione alle esigenze di personale dei due Comuni convenzionati, pena la decadenza dalla graduatoria finale di merito”
Ciò che è scritto qui cosa significa? Che, al primo rifiuto di andare presso uno dei due Comuni, si rimane ancora in graduatoria fino al secondo e definitivo rifiuto? Ed è una cosa veramente fattibile o soggetta ad impugnazione? Non l’ho mai vista in nessun altro bando.
All’atto pratico: se io rifiuto una chiamata da parte di uno dei due Comuni (A o B) ed io ero la prima persona idonea disponibile, e nel frattempo il Comune C fa richiesta di utilizzo della graduatoria, il Comune C può effettivamente chiamare ancora me o invece in realtà io da questa graduatoria sono sparita?
Spero di essere stata chiara e mi scuso tantissimo per il disturbo ma questa questione è per me ad oggi fondamentale e molto urgente da risolvere, pertanto vorrei capirci di più.
Grazie mille.