Decadenza da pubblico impiego per dichiarazioni mendaci-durata degli effetti

in ogni concorso si legge “dichiara di non essere stato dichiarato decaduto dal pubblico impiego”.

per chi invece si trova in tale situazione, avendo perso l’impiego dopo l’assunzione in un concorso (viene scritto per un vizio genetico del contratto, per tal motivo non viene fatto alcun procedimento disciplinare ma una determina dirigenziale che commina al neo-assunto la decadenza dal pubblico impiego), a seguito di contestazione di dichiarazioni mendaci riguardo le condanne penali nella procedura di assunzione in un ente locale (dichiarazioni rese dopo l’approvazione della graduatoria concorsuale, al momento della firma del contratto), quanto durano gli effetti, se non sono a vita ?

per quanto tempo non si possono fare altri concorsi pubblici dato che non si può fare la precedente dichiarazione ?

Questa è una situazione complessa che tocca il delicato equilibrio tra cause di esclusione e il diritto costituzionale all’accesso ai pubblici uffici. Andiamo a fare chiarezza distinguendo il piano penale da quello amministrativo, perché la risposta alla domanda “è a vita o ha una scadenza?” dipende proprio da questo.

La risposta breve è: No, non è necessariamente a vita, ma l’impedimento a partecipare a nuovi concorsi non cessa automaticamente per il semplice decorso del tempo. È legato a un preciso adempimento giuridico.

Ecco come funziona la dinamica degli effetti e come uscirne.

1. La natura della decadenza per dichiarazioni mendaci

Nel tuo caso non c’è stato un procedimento disciplinare (licenziamento) perché l’amministrazione ha applicato l’art. 75 del D.P.R. 445/2000. Quando si scopre che una dichiarazione sostitutiva (resa al momento della firma del contratto) è falsa, la norma prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. L’atto amministrativo (la determina) prende atto che il contratto è nullo fin dall’origine per un “vizio genetico”: il dipendente non avrebbe mai potuto essere assunto.

Il problema cardine nei concorsi successivi non è solo la parola “decaduto” in sé, ma la causa che l’ha generata (il reato sottostante e la falsità della dichiarazione).

2. Quanto durano gli effetti? Il nodo della Riabilitazione Penale

La chiave di volta per poter presentare una nuova domanda di concorso senza incorrere nel blocco della “decadenza” o del “difetto di requisiti morali/generali” è la riabilitazione penale (art. 178 c.p.).

Finché la condanna penale che è stata taciuta produce i suoi effetti sussidiari (comprese le pene accessorie o l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione), il candidato continua a non possedere i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego.

  • Gli effetti non cessano da soli con il tempo: Non basta che passino 5 o 10 anni dalla determina di decadenza o dalla condanna.

  • Quando si sblocca la situazione? Gli effetti ostativi cessano nel momento in cui il Tribunale di Sorveglianza concede la sentenza di riabilitazione. La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna.

3. Come comportarsi con le domande dei futuri concorsi?

Una volta ottenuta la riabilitazione penale, lo scenario cambia radicalmente:

Se il bando chiede: “Di non essere stato dichiarato decaduto…”

Anche dopo la riabilitazione, il fatto storico della decadenza è avvenuto. Tuttavia, la giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato) e le linee guida sull’accesso al pubblico impiego (anche alla luce delle recenti riforme del DPR 487/1994) tutelano il diritto al reinserimento sociale e lavorativo.

  1. Dichiarare sempre la verità (con nota): Nei form di iscrizione online, se la domanda è rigida (“Sì/No”), barrare “No” senza spiegazioni rischia di essere un altro falso. Molti form permettono di inserire note, oppure è fondamentale inviare una PEC integrativa all’ente subito dopo l’iscrizione.

  2. Specificare la riabilitazione: Nella nota o nella PEC si indicherà: “In data XX/XX/XXXX è stata pronunciata decadenza ex art. 75 DPR 445/2000 dall’ente X. Si precisa che in data YY/YY/YYYY il Tribunale di Z ha concesso la riabilitazione penale per la condanna sottostante, ripristinando il pieno possesso dei requisiti morali e l’elettorato passivo”.

Il potere di valutazione della PA

Il nuovo D.P.R. 487/1994 (come modificato nel 2023) prevede che l’amministrazione debba valutare la gravità dei fatti e la condotta complessiva del candidato. La riabilitazione cancella l’automatismo dell’esclusione: la PA non può più escluderti “di diritto” solo perché c’è stato quel precedente, ma deve motivare espressamente se ritiene che quel vecchio fatto (ormai riabilitato) mini ancora oggi il rapporto di fiducia con l’istituzione. Le probabilità di superare il controllo sono esponenzialmente più alte se il reato era di lieve entità o non correlato ai doveri d’ufficio.

Sintesi dei passi da seguire

  • Verificare lo stato della condanna: Se sono passati i tempi tecnici (3 anni dall’esecuzione della pena per reati ordinari, 8 per i recidivi), presentare istanza di riabilitazione penale tramite un legale o personalmente al Tribunale di Sorveglianza.

  • Fino alla riabilitazione: Partecipare a concorsi pubblici è estremamente rischioso perché il nodo della condanna originaria (e del mendacio precedente) emergerà sempre in sede di controllo d’ufficio ex art. 71 DPR 445/2000, portando a nuove esclusioni.

  • Dopo la riabilitazione: È possibile riprendere a fare concorsi, avendo cura di non nascondere mai il pregresso nelle note o tramite comunicazioni formali (PEC) a corredo della domanda, forti del provvedimento del Giudice di Sorveglianza.

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